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martedì 5 febbraio 2013

Vademecum: nuove regole gomme invernali

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato una direttiva sulla circolazione stradale durante il periodo invernale e in caso di emergenza neve (ne abbiamo dato notizia qualche settimana fa sul blog Automobilweb).
 
Per dare un contributo alla corretta informazione sul tema e sulla lettura della direttiva del 16.01.2013, il gruppo produttori di pneumatici di Assogomma ha realizzato una nota che riporta i quesiti possibili e le relative risposte, e sintetizza in modo chiaro e diretto le nuove regole sulla circolazione in inverno nel nostro paese. 



 
“Questa direttiva è stata fortemente voluta e sollecitata già lo scorso inverno, da Assogomma e da Federpneus allo scopo di fare chiarezza circa l’applicazione dei provvedimenti che disciplinano la circolazione durante la stagione fredda ed in particolare quelli riguardanti i pneumatici invernali e le catene” - commenta il direttore di Assogomma Fabio Bertolotti – “E’ con grande piacere che annotiamo una condivisione da parte del Ministero dei Trasporti in merito ai suggerimenti e alle considerazioni che Assogomma aveva espresso lo scorso anno con comunicazione del 10 gennaio 2012. Il Gruppo Produttori Pneumatici di Assogomma e Federpneus sono da sempre impegnati a favorire il miglioramento della sicurezza stradale, della mobilità e della circolazione attraverso le campagne firmate Pneumatici Sotto Controllo”.
“La direttiva – continua Bertolotti – arriva con qualche ritardo rispetto all’inizio della stagione invernale  non certo per una mancanza da parte dei  Ministeri coinvolti, ma a causa delle sterili ed ingiustificate polemiche riguardanti l’ormai famoso emendamento al Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, che ne hanno ritardato la sua entrata in vigore. Sono queste e non altre le richieste che Assogomma aveva auspicato da tempo per fare chiarezza sulla materia superando i disagi lamentati dagli automobilisti e da tutti i soggetti professionali interessati”.
Sul sito www.pneumaticisottocontrollo.it sono consultabili le ordinanze che mano a mano vengono emesse in Italia. Allo stato attuale ne sono state rilevate 179 contro le 130 registrate lo scorso anno alla medesima data.
Non tutte le ordinanze attualmente vigenti sono conformi alla Direttiva e di conseguenza le stesse dovranno essere riemesse nei termini e nei contenuti stabiliti dal Ministero.


INVERNO 2012-2013


CHIARIMENTI SULLA DIRETTIVA MINISTERIALE DEL 16.01.2013

Quali  sono  le  finalità  della  direttiva  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei Trasporti del 16.01.2013?
La direttiva richiamata si propone di fornire un contributo alla interpretazione e alla operatività delle modifiche al Codice della strada intervenute con la Legge 29/7/2010, n.  120  ed  in  particolare  quanto  disciplinato  dall’art.  6,  comma  4,  lettera  e)  che prevede che l’ente proprietario della strada e/o il gestore, con apposita ordinanza, possano “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”. Tutto ciò in quanto alcuni proprietari hanno emanato provvedimenti risultati non coordinati e uniformi creando disagi agli automobilisti. In buona sostanza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto necessario impartire chiare istruzioni agli enti proprietari e concessionari delle strade, agli uffici territoriali di Governo, ai Sindaci dei comuni, finalizzate a regolamentare le modalità di attuazione dei provvedimenti.


Quando entrerà in vigore questa nuova direttiva?

La direttiva è stata protocollata in data 16.01.2013 e registrata alla Corte dei Conti il 23.01.2013. La sua entrata in vigore è avvenuta il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 2013. Di conseguenza la direttiva è entrata in vigore il 31 gennaio 2013 quindi si applica dall’inverno corrente sino al 15 aprile 2013, salvo estensioni temporali. Ovviamente le nuove regole saranno applicate anche per i prossimi  inverni a meno che non intervengano ulteriori cambiamenti legislativi.


Qual  è  l’ambito  di  applicazione  e  il  periodo  temporale  previsto  per  le ordinanze?
La nuova direttiva si applica fuori dai centri abitati prevedendo un periodo uniforme ricompreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile utilizzando uno specifico fac-simile di ordinanza (vedi allegato A).


E’ possibile prevedere periodi di vigenza diversi da quelli standard?
Si, è consentita una estensione temporale del periodo di vigenza per strade o tratti che presentano condizioni climatiche particolari come ad esempio le strade di montagna a quote particolarmente alte.


E’ possibile prevedere l’applicazione della direttiva nei centri abitati?
Il Ministero ha chiarito che laddove ricorressero le condizioni climatiche disciplinate dalla direttiva, anche i Comuni possano adottare gli stessi provvedimenti anche all’interno dei centri abitati secondo quanto previsto all’art. 7, comma 1) del CdS.


Come si dovranno comportare gli enti proprietari che hanno già emesso ordinanze non conformi alla nuova direttiva ministeriale?

Tutti gli enti proprietari che hanno già emanato provvedimenti sul tema sono espressamente invitati a:

-  rettificare la data del termine di fine periodo se diversa da quella prescritta (15 aprile);
- modificare  l’ordinanza  vigente  se  non  conforme  al  modello  ministeriale prescritto (vedi allegato A);
- impiegare segnali stradali conformi alla direttiva come riportati nell’allegato B sostituendo quelli non conformi già installati.


Le ordinanze emanate dai proprietari/gestori a quali veicoli si applicano?

Le ordinanze riguardano i veicoli M1 (autovetture con un massimo di 8 posti a sedere oltre  al  conducente),  N1  (veicoli  destinati  al  trasporto  di  merci  avente  massa massima non superiore a 3,5 tonnellate), O1 (rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 tonnellate).


Le moto e i ciclomotori sono soggetti agli obblighi previsti dalle ordinanze e alle normative che disciplinano la circolazione nel periodo invernale?
Le moto ed i ciclomotori non sono soggetti all’obbligo di pneumatici invernali e/o catene a bordo se previsto. E’ importante sottolineare che, laddove vigono le Ordinanze, essi possono circolare ma solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto: pertanto in tali condizioni ne è vietata la circolazione.


Quanti pneumatici invernali devono essere montati su una vettura?
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito e raccomanda l’installazione di pneumatici invernali su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
Questa raccomandazione si applica anche nei confronti dei pneumatici chiodati che continuano a poter essere utilizzati limitatamente alla marcia su ghiaccio, per i veicoli M1, N1 e O1, secondo la circolare n° 58/71 protocollo n° 557/2174D del 22.10.1971.


I pneumatici invernali ed i mezzi antisdrucciolevoli sono tra loro “complementari” o “in alternativa”?

Il ministero ha chiarito che i mezzi antisdrucciolevoli, ovverossia le catene sono dispositivi “in alternativa” e non “complementari” ai pneumatici  invernali.  In  altre parole le catene possono essere impiegate anche sui pneumatici invernali in condizioni estreme (abbondante innevamento fresco e forti pendenze)  ma non è necessario il loro montaggio su pneumatici invernali in condizioni di normale innevamento e tantomeno durante l’intera stagione invernale.

Su quali veicoli possono essere montate le catene e su quanti assi?

In alternativa ai pneumatici invernali possono essere impiegati mezzi antisdrucciolevoli ovverossia catene conformi al decreto del Ministero dei Trasporti del 10.05.2011. Tale decreto disciplina i dispositivi di aderenza impiegabili sugli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi dispositivi di aderenza conformi alla norma austriaca ONORM) V5119 per le stesse categorie di autoveicoli sopra citate. Il Ministero ha chiarito che i mezzi antisdrucciolevoli devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori: in altre parole per i veicoli a trazione anteriore o posteriore è sufficiente montare le catene solo su un unico asse, viceversa nel caso di veicoli a trazione integrale le catene andranno montate su entrambi gli assi.
 

Quali caratteristiche devono avere le catene a bordo e quali accorgimenti devono essere adottati?
Le catene da tenere a bordo devono essere compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono essere installate ed in caso di impiego devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. Il fatto che venga citato prima il costruttore del veicolo e successivamente quello del dispositivo non  è  casuale  in  quanto,  su  alcuni  autoveicoli,  non  previsto  né  è  possibile  il montaggio di dispositivi di aderenza.


(E’ una iniziativa del Gruppo Produttori Pneumatici di Assogomma: Bridgestone, Continental, Goodyear Dunlop, Marangoni, Michelin, Pirelli, Yokohama)

fonte: Pneurama.it

martedì 22 gennaio 2013

Nuove regole patente



D'ora in poi, in Europa si potrà essere titolari di un solo documento di guida e nessuno potrà essere in possesso di più patenti emesse dai diversi Stati membri.

Tra le novità, la scadenza: per quelle che abilitano alla guida di ciclomotori, moto e autovetture, coinciderà con il compleanno del titolare. Sulla nuova patente non sarà più riportata la residenza, ma in Italia continuerà a mantenere la natura di valido documento di identificazione. 
 Tutte le innovazioni riguarderanno le patenti rilasciate dal 19 gennaio 2013, mentre quelle emesse in precedenza conserveranno l'efficacia e seguiranno le regole originarie.



L'adeguamento dei vecchi documenti alle nuove norme, avverrà in modo graduale, in occasione della prima scadenza di validità o, prima, se il conducente chiederà un duplicato per smarrimento, deterioramento o furto.
Si tratta di una vera rivoluzione, che riguarda moltissimi aspetti dell'attuale normativa: dalle tipologie dei documenti, che subiranno un profondo cambiamento, alle sanzioni, che saranno inasprite. Più precisamente, la patente dell'Unione Europea, sarà unica ed uguale per tutti i cittadini europei, in formato card, con la foto digitale del conducente.  

Il decreto correttivo “aggiusta” una buona parte della normativa entrata in vigore il 19 gennaio scorso, relativa all'ingresso delle nuove patenti europee. Si tratta del decreto 16 gennaio 2013 n. 2, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio scorso.
Le correzioni sono entrate subito in vigore il giorno 19 gennaio, mentre in alcune parti c'è l'entrata in vigore solita a distanza di 90 giorni dalla pubblicazione.


In concreto, viene confermata la possibilità di conseguire la patente C a 18 anni e la patente D a 21 anni, previa frequentazione del corso ordinario di 280 ore rispettivamente per la CQC cose e per la CQC persone. Ma c'è di più: chi, a 18 anni, vuole conseguire la C1 e poi fare il corso per la CQC cose ma accelerato, guiderà in un primo momento solo i veicoli di categoria C1 (trasporto merci fino a 7,5 t) ma, compiuti 21 anni, potrà guidarli tutti senza limiti di tonnellaggio. 

Stesso discorso per gli autobus. Chi, a 21 anni, vuole conseguire la D1 e poi fare il corso per la CQC persone ma accelerato, guiderà in un primo momento solo i veicoli di categoria D1 (minibus fino a 16 posti) ma, compiuti 23 anni, potrà guidare tutti i tipi di autobus.
Riportiamo l'estratto dal testo di legge che esplicita questo concetto:
Per l’accesso ai corsi di qualificazione iniziale, di cui all’articolo 19, comma 1, non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente. Per accedere alla parte di programma relativo alle ore di guida individuale di cui all’allegato I, sezioni 2 o 2-bis, è necessario il previo possesso dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per la patente di guida di categoria corrispondente a quella presupposta dalla carta di qualificazione del conducente che si intende conseguire.

        2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose può guidare, a partire da:
a)
18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all’articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;
b)
18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
c)
21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame.
        3. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone può guidare, a partire da:
a)
21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
b)
21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
c)
21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all’articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;
d)
23 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame.

        4. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui al comma 2, lettera b), abilita il titolare che abbia compiuto 21 anni di età al trasporto professionale di cose su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 2.

5. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui al comma 3, lettere a) o b), abilita il titolare che abbia compiuto 23 anni di età al trasporto professionale di persone su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 3.

 fonti: patente.it e poliziadistato.it

martedì 18 dicembre 2012

News RCA: meno truffe, prezzi più bassi e tacito rinnovo

Sarà una struttura  (dell'Ivass) a denunciare alle autorità le frodi assicurative. Questo dovrebbe comportare un abbassamento dei costi e, di conseguenza, anche dei prezzi delle polizze. Il tacito rinnovo non sarà più in automatico.

Con l’approvazione del Decreto Sviluppo-bis, sarà una struttura facente capo all’Ivass (l’ente che andrà a sostituire l’Isvap) ad occuparsi in prima persona delle frodi nel settore Rca. La struttura avrà la facoltà di denunciare i falsi incidenti e infortuni alle autorità, limitando quindi i costi a carico delle Assicurazioni.
Questo, teoricamente, dovrebbe incidere positivamente anche sui prezzi delle polizze.


Da sempre infatti le Compagnie sostengono che truffe e risarcimenti gonfiati sono la causa dei continui rialzi tariffari. Meno truffe e meno costi a carico delle assicurazioni dovrebbero quindi essere sinonimo di ritocco verso il ribasso dei prezzi. Staremo quindi a vedere se i consumatori ne trarranno beneficio

I poteri dell’Ivass fanno seguito alla Legge liberalizzazioni del 24 marzo 2012: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico-strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente. Novità anche per il tacito rinnovo nei contratti di assicurazione Rca: non scatterà più in automatico il prolungamento della polizza alla scadenza annuale. Comunque, grazie a un emendamento del Senato, gli automobilisti avranno un periodo di tolleranza pari a 15 giorni per tutti i contratti: in assenza della richiesta di disdetta, la copertura è valida anche se il proprietario non avesse ancora saldato il pagamento del premio Rca. Lo scopo della norma è favorire il trasferimento da un’assicurazione all'altra da parte dell’automobilista, senza “imbrigliarlo” in base al tacito rinnovo.

Sarà compito dell’impresa informare sull’imminente scadenza del rapporto, non oltre il 30° giorno prima della conclusione, mantenendo valido per 15 giorni dopo la fine del rapporto i termini di garanzia prestati. E qui si pone la questione: se una Compagnia si dimentica di comunicare l’imminente fine del contratto Rca, cosa succede? C’è chi crede che questa possa diventare un’arma nelle mani di qualche Assicurazione, che così si liberebbe di clienti scomodi, ad esempio dei guidatori virtuosi che pagano Rca bassissime ma che potrebbero subire sinistri da risarcire.

fonte: carrozzeria.it

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giovedì 13 dicembre 2012

Pneumatici invernali, catene, o entrambi?



L’obbligo di avere a bordo catene da neve o di essere equipaggiati con pneumatici invernali è scattato su numerose strade italiane lo scorso 15 novembre. Si tratta di un provvedimento volto a garantire maggiore sicurezza negli spostamenti in caso di condizioni atmosferiche difficili. Ma, proprio in questi giorni, con la prima neve che è iniziata a cadere sulle nostre strade, il maxiemendamento al DL Sviluppo ha posto qualche dubbio sull’equipaggiamento inveranle necessario.

Il caos sulla questione è scoppiato a causa dell’introduzione di una comma, nella legge di conversione del decreto, dove si sancisce che gli enti gestori di particolari tratti di strada possono prevedere l’obbligo di montare in via esclusiva pneumatici invernali. Decade quindi l’equivalenza tra gomme invernali e catene? Secondo quando dichiarato dallo stesso sottosegretario alle Infrastrutture Improta assolutamente no. La disposizione riguarderebbe situazioni meteo assolutamente eccezionali di fronte alle quali l’autorizzazione al transito andrebbe al ricadere su chi gestisce il tratto. Il tutto solamente nel caso in cui «non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative».

Nonostante le rassicurazioni del governo le polemiche non mancano. Potrebbe infatti accadere che su tratti limitrofi siano in vigore obblighi di dotazioni invernali diverse, elemento che renderebbe decisamente complicati anche i controlli. La critica sull’emendamento arriva direttamente all’Asaps, l'associazione sostenitori della Polstrada che non vede come questa disposizione possa effettivamente contribuire ad aumentare la sicurezza stradale.

La partita non è comunque ancora chiusa, e visti i dubbi sollevati da più parti, è possibile che prima dell conclusione dell’iter parlamentare la norma subisca ulteriori modifiche.
Fonte: automania.it

lunedì 10 dicembre 2012

GPL: dal 2013 bollo gratis 5 anni in Puglia



Iniziativa per chi acquista un'auto nuova o converte la propria in GPL o Metano, dal 1 gennaio 2013: la Puglia è la prima regione EcoFriendly, sotto questo aspetto, del Centro-Sud. E dopo i 5 anni?  Il bollo si ridurrà a un quarto!


 
Il Bilancio 2013 della Regione Puglia è stato approvato all'insegna dell'ambiente e anticrisi. La giunta regionale ha previsto l'esenzione per 5 anni dal bollo per le auto immatricolate nel 2013.
Quindi, i pugliesi che acquistano o convertono un’auto GPL o metano, a partire dall'1 gennaio 2013, sono esentati dal pagamento del bollo per i prossimi 5 anni, dopo i quali pagheranno solo un quarto dell'imposta.

 

Così la Puglia segue il tracciato di altre regioni "virtuose" come Piemonte, Liguria, Lombardia, Provincia di Trento e Bolzano. Enti locali che già in passato avevano deciso di incentivare i veicoli a ridotte emissioni sgravando l’automobilista, in tutto o in parte, dai costi del bollo.
"Si spera che altre amministrazioni locali seguano l'esempio di questi enti - commenta il presidente del Consorzio Ecogas Alessandro Tramontano - non solo nell'ambito di un comportamento ecocompatibile, ma anche per incentivare il settore auto sempre più in crisi".

Il 2012 è stato l'anno peggiore dal 1978 per il mercato italiano dell'auto: a novembre il calo delle immatricolazioni è del 19,7% rispetto al 2011. "Oltre il 30% delle immatricolazioni del 2012 dei modelli di tutte le marche in classe A - prosegue Tramontano - è alimentato a GPL o metano. Se si considerano anche le conversioni in aftermarket è evidente che l'utente gradisce molto l'auto ecologica che, se incentivata, rimane ancora trainante".

Fonte: NotiziarioMotoristico

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giovedì 6 dicembre 2012

Pneumatici invernali, obbligo “esclusivo” fuori città: la proposta al vaglio

Nel maxi emendamento al DDL 3533 spunta l’obbligo che impone l’uso dei soli pneumatici invernali fuori dai centri abitati

 


Nella bozza del maxi emendamento del Governo al disegno di legge n. 3533 di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", che va in votazione a breve al Senato, spunta un breve comma che potrebbe obbligare gli automobilisti ad utilizzare solo ed esclusivamente pneumatici invernali (chiamati anche termici) in "previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità".
NON BASTERANNO LE CATENE - Quindi per circolare la sola presenza a bordo delle catene da neve non sarà sufficiente. Una proposta portata avanti dai senatori Paravia, Ghigo, Spadoni Urbani, Germontani che potrebbe dare un ulteriore slancio al mercato della gomme invernali e migliorare la sicurezza di guida in molte tratte stradali colpite da condizioni meteo particolarmente nevose.
In attesa di ulteriori dettagli e di capire quali saranno poi gli aspetti operativi di tale norma, riportiamo la proposta di modifica n. 8.17 al DDL n. 3533
"All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
g) prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative (leggasi catene da neve o ragni ndr)."
 fonte: Sicurauto.it

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mercoledì 21 novembre 2012

Rca auto, cosa cambia (ed è importante saperlo) dal 1 gennaio 2013

A partire dal 1 gennaio 2013, il contratto di assicurazione RCA per l’auto non si rinnoverà più automaticamente, per cui non opererà la tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza: chi non provvederà, entro tale data, al rinnovo della polizza sarà soggetto al sequestro del veicolo.


A partire dal 1 gennaio 2013, il contratto di assicurazione RCA per l’auto non si rinnoverà più automaticamente, per cui non opererà la tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza
Come noto, sino ad oggi, nel caso di contratto di assicurazione RCA con la clausola di rinnovo tacito della polizza alla scadenza (quasi la totalità dei casi), era stabilita una tolleranza di quindici giorni durante i quali, se l'assicurato non aveva richiesto la disdetta, poteva comunque giovare della copertura assicurativa pur in assenza di pagamento del premio [1]. Inoltre, all'automobilista non veniva elevata alcuna multa se trovato con l'assicurazione scaduta purché entro i cinque giorni successivi a detta scadenza (sia che sorpreso alla guida, sia che il veicolo venga notato in sosta con il contrassegno scaduto).

Tuttavia, una recentissima riforma [2], a tutti passata inosservata, ha cambiato questa regola. Dal primo gennaio prossimo, per tutti i contratti di assicurazione obbligatoria RCA l'assicurato non potrà più beneficiare, alla scadenza, della tolleranza di quindici giorni. Infatti, la nuova legge impedirà il rinnovo tacito delle polizze assicurative che, pertanto, avranno una durata massima di un anno. Le eventuali clausole in contrasto con tale dettato saranno nulle.
Per le clausole di tacito rinnovo previste nei contratti anteriori al 20 ottobre 2012, la nullità scatterà solo a partire dal 1° gennaio 2013.

In caso di contratti in corso di validità alla data del 20 ottobre con clausola di tacito rinnovo, le imprese di assicurazione dovranno comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia della clausola con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito.

Questa modifica cambierà anche le regole rispetto ai controlli effettuati dalle forze dell'ordine: chi sarà trovato senza copertura assicurativa, anche durante il "vecchio" periodo di franchigia dei 15 giorni, subirà una sanzione di 798 euro e il sequestro immediato del veicolo finalizzato alla confisca.

[1] Più precisamente la copertura assicurativa era operativa comunque nei 15 giorni successivi alla scadenza nel caso di rata intermedia (generalmente semestrale), mentre, in caso di scadenza annuale del contratto senza clausola di tacito rinnovo, era comunque necessario controllare se la compagnia concedesse o meno i 15 giorni di proroga della copertura.
[2] Art. 22 del DL. 179 del 18.10.2012, che ha introdotto l'art. 170-bis al D.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private)
Fonte: Studio Legale Avv. Angelo Greco (www.avvangelogreco.it) 

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