"Favorisca patente e assicurazione". La temuta e tipica frase pronunciata
dagli agenti, dopo aver intimato l’alt agli automobilisti, sta per
andare in pensione.
Dal 18 ottobre entrerà in vigore un decreto
ministeriale (9 agosto 2013, n. 110) che stabilisce la progressiva
dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione dei veicoli a
motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi
elettronici o telematici. Al netto del burocratese significa che gli
attuali tagliandi assicurativi esposti saranno sostituiti da sistemi
elettronici o telematici.
Le pattuglie della stradale, dei
carabinieri o della polizia locale che vorranno procedere al controllo,
nel momento in cui fermeranno le automobili non dovranno più guardare il
parabrezza ma si collegheranno a una banca dati istituita presso la
direzione generale della Motorizzazione «alimentata in tempo reale dalle
imprese di assicurazione» che darà loro una risposta immediata sulla
regolare copertura assicurativa della vettura.
Non solo. Il sistema elettronico dialogherà anche con quelli di controllo
del traffico come Tutor (in autostrada), autovelox di ultima
generazione o telecamere delle Ztl (in città) che «leggono» le targhe e
oltre al controllo della velocità potranno collegarsi al database
dell’Associazione nazionale imprese assicurative. In questo modo, alle
forze di polizia, verranno inviate segnalazioni sulle auto che non sono
in regola con l’assicurazione obbligatoria (Rc auto) e gli automobilisti
dovranno poi dimostrare invece la loro correttezza. Un problema che non
riguarda pochi italiani. Secondo l’ultimo rapporto Ania, si stima che
nel 2012, ci siano stati 3,1 milioni di veicoli senza Rc auto.
All’incirca il 7 per cento del parco circolante. Una media che sale al
12 per cento nelle province del Sud ( con la punta estrema di quasi il
30 per cento a Napoli); si attesta al 6,4 per cento nel Centro mentre al
Nord scende, si fa per dire, al 4,6 per cento.
«Questo sistema servirà sia a contrastare la piaga delle auto che
circolano senza assicurazione sia quella della falsificazione dei
contrassegni - spiega Vittorio Verdone, direttore centrale di Ania - e
stroncherà questo vero e proprio mercato clandestino. Non solo grave per
la sicurezza stradale ma anche costoso per la collettività onesta che
paga i premi in maniera corretta. Gli stessi cittadini che oggi devono
pure pagare per le vittime della pirateria stradale». Un problema
attuale.
«Attuale e sempre più in aumento - argomenta Giordano
Biserni, presidente dell’associazione amici e sostenitori polizia
stradale - insieme alle fughe all’alt della polizia. Infrazioni commesse
da persone che scappano dalla responsabilità coscienti di non essere in
regola con i documenti necessari alla guida». Una delle tante battaglie
che l’Asaps porta avanti da anni. «Ci auguriamo davvero che
contribuisca ad una maggiore sicurezza sulle strade e - prosegue Biserni
- per questo motivo l’avevamo auspicato già al momento della campagna
iscrizioni dello scorso anno quando avevamo messo a disposizione dei
nostri iscritti un testo utile a chi opera sulle strade e deve
contrastare il fenomeno dei falsi tagliandi anche se sui social network
ho letto che fra i nostri addetti ai lavori esiste qualche dubbio sul
controllo “in tempo reale” con le banche dati. Vedremo fra non molto».
Già, perché questo scenario non è uno dei tanti proclami annunciati
e poi non realizzati. È stato ideato un anno fa con il decreto
liberalizzazioni e secondo quanto si legge nel decreto del ministero
dello Sviluppo economico, di concerto con quello dei Trasporti, è
prevista una tempistica ben predefinita che porterà alla realizzazione
entro il 18 ottobre del 2015. Questo periodo di tempo servirà per
rispettare alcune scadenze tecnico-operative. Diciotto mesi serviranno
per predisporre il database a cui si collegheranno, in tempo reale, le
apparecchiature per i controlli automatici. Un anno per avviare le
connessioni informatiche con cittadini e compagnie. Sessanta giorni per
immettere le informazioni già presenti nella banca dati dell’Ania e 30
giorni perché la Motorizzazione renda operativa la struttura informatica
del database in quello delle forze dell’ordine.
Il futuro è già iniziato.
fonte: motori.corriere.it
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mercoledì 9 ottobre 2013
martedì 5 febbraio 2013
Vademecum: nuove regole gomme invernali
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato
una direttiva sulla circolazione stradale durante il periodo invernale e
in caso di emergenza neve (ne abbiamo dato notizia qualche settimana fa sul blog Automobilweb).
Per dare un contributo alla corretta informazione sul tema e sulla lettura della direttiva del 16.01.2013, il gruppo produttori di pneumatici di Assogomma ha realizzato una nota che riporta i quesiti possibili e le relative risposte, e sintetizza in modo chiaro e diretto le nuove regole sulla circolazione in inverno nel nostro paese.
“Questa direttiva è stata fortemente voluta e sollecitata già lo scorso inverno, da Assogomma e da Federpneus allo scopo di fare chiarezza circa l’applicazione dei provvedimenti che disciplinano la circolazione durante la stagione fredda ed in particolare quelli riguardanti i pneumatici invernali e le catene” - commenta il direttore di Assogomma Fabio Bertolotti – “E’ con grande piacere che annotiamo una condivisione da parte del Ministero dei Trasporti in merito ai suggerimenti e alle considerazioni che Assogomma aveva espresso lo scorso anno con comunicazione del 10 gennaio 2012. Il Gruppo Produttori Pneumatici di Assogomma e Federpneus sono da sempre impegnati a favorire il miglioramento della sicurezza stradale, della mobilità e della circolazione attraverso le campagne firmate Pneumatici Sotto Controllo”.
“La direttiva – continua Bertolotti – arriva con qualche ritardo rispetto all’inizio della stagione invernale non certo per una mancanza da parte dei Ministeri coinvolti, ma a causa delle sterili ed ingiustificate polemiche riguardanti l’ormai famoso emendamento al Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, che ne hanno ritardato la sua entrata in vigore. Sono queste e non altre le richieste che Assogomma aveva auspicato da tempo per fare chiarezza sulla materia superando i disagi lamentati dagli automobilisti e da tutti i soggetti professionali interessati”.
Sul sito www.pneumaticisottocontrollo.it sono consultabili le ordinanze che mano a mano vengono emesse in Italia. Allo stato attuale ne sono state rilevate 179 contro le 130 registrate lo scorso anno alla medesima data.
Non tutte le ordinanze attualmente vigenti sono conformi alla Direttiva e di conseguenza le stesse dovranno essere riemesse nei termini e nei contenuti stabiliti dal Ministero.
La direttiva richiamata si propone di fornire un contributo alla interpretazione e alla operatività delle modifiche al Codice della strada intervenute con la Legge 29/7/2010, n. 120 ed in particolare quanto disciplinato dall’art. 6, comma 4, lettera e) che prevede che l’ente proprietario della strada e/o il gestore, con apposita ordinanza, possano “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”. Tutto ciò in quanto alcuni proprietari hanno emanato provvedimenti risultati non coordinati e uniformi creando disagi agli automobilisti. In buona sostanza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto necessario impartire chiare istruzioni agli enti proprietari e concessionari delle strade, agli uffici territoriali di Governo, ai Sindaci dei comuni, finalizzate a regolamentare le modalità di attuazione dei provvedimenti.
Quando entrerà in vigore questa nuova direttiva?
La direttiva è stata protocollata in data 16.01.2013 e registrata alla Corte dei Conti il 23.01.2013. La sua entrata in vigore è avvenuta il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 2013. Di conseguenza la direttiva è entrata in vigore il 31 gennaio 2013 quindi si applica dall’inverno corrente sino al 15 aprile 2013, salvo estensioni temporali. Ovviamente le nuove regole saranno applicate anche per i prossimi inverni a meno che non intervengano ulteriori cambiamenti legislativi.
Qual è l’ambito di applicazione e il periodo temporale previsto per le ordinanze?
La nuova direttiva si applica fuori dai centri abitati prevedendo un periodo uniforme ricompreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile utilizzando uno specifico fac-simile di ordinanza (vedi allegato A).
E’ possibile prevedere periodi di vigenza diversi da quelli standard?
Si, è consentita una estensione temporale del periodo di vigenza per strade o tratti che presentano condizioni climatiche particolari come ad esempio le strade di montagna a quote particolarmente alte.
E’ possibile prevedere l’applicazione della direttiva nei centri abitati?
Il Ministero ha chiarito che laddove ricorressero le condizioni climatiche disciplinate dalla direttiva, anche i Comuni possano adottare gli stessi provvedimenti anche all’interno dei centri abitati secondo quanto previsto all’art. 7, comma 1) del CdS.
Come si dovranno comportare gli enti proprietari che hanno già emesso ordinanze non conformi alla nuova direttiva ministeriale?
Tutti gli enti proprietari che hanno già emanato provvedimenti sul tema sono espressamente invitati a:
- rettificare la data del termine di fine periodo se diversa da quella prescritta (15 aprile);
- modificare l’ordinanza vigente se non conforme al modello ministeriale prescritto (vedi allegato A);
- impiegare segnali stradali conformi alla direttiva come riportati nell’allegato B sostituendo quelli non conformi già installati.
Le ordinanze emanate dai proprietari/gestori a quali veicoli si applicano?
Le ordinanze riguardano i veicoli M1 (autovetture con un massimo di 8 posti a sedere oltre al conducente), N1 (veicoli destinati al trasporto di merci avente massa massima non superiore a 3,5 tonnellate), O1 (rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 tonnellate).
Le moto e i ciclomotori sono soggetti agli obblighi previsti dalle ordinanze e alle normative che disciplinano la circolazione nel periodo invernale?
Le moto ed i ciclomotori non sono soggetti all’obbligo di pneumatici invernali e/o catene a bordo se previsto. E’ importante sottolineare che, laddove vigono le Ordinanze, essi possono circolare ma solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto: pertanto in tali condizioni ne è vietata la circolazione.
Quanti pneumatici invernali devono essere montati su una vettura?
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito e raccomanda l’installazione di pneumatici invernali su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
Questa raccomandazione si applica anche nei confronti dei pneumatici chiodati che continuano a poter essere utilizzati limitatamente alla marcia su ghiaccio, per i veicoli M1, N1 e O1, secondo la circolare n° 58/71 protocollo n° 557/2174D del 22.10.1971.
I pneumatici invernali ed i mezzi antisdrucciolevoli sono tra loro “complementari” o “in alternativa”?
Il ministero ha chiarito che i mezzi antisdrucciolevoli, ovverossia le catene sono dispositivi “in alternativa” e non “complementari” ai pneumatici invernali. In altre parole le catene possono essere impiegate anche sui pneumatici invernali in condizioni estreme (abbondante innevamento fresco e forti pendenze) ma non è necessario il loro montaggio su pneumatici invernali in condizioni di normale innevamento e tantomeno durante l’intera stagione invernale.
Su quali veicoli possono essere montate le catene e su quanti assi?
In alternativa ai pneumatici invernali possono essere impiegati mezzi antisdrucciolevoli ovverossia catene conformi al decreto del Ministero dei Trasporti del 10.05.2011. Tale decreto disciplina i dispositivi di aderenza impiegabili sugli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi dispositivi di aderenza conformi alla norma austriaca ONORM) V5119 per le stesse categorie di autoveicoli sopra citate. Il Ministero ha chiarito che i mezzi antisdrucciolevoli devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori: in altre parole per i veicoli a trazione anteriore o posteriore è sufficiente montare le catene solo su un unico asse, viceversa nel caso di veicoli a trazione integrale le catene andranno montate su entrambi gli assi.
Quali caratteristiche devono avere le catene a bordo e quali accorgimenti devono essere adottati?
Le catene da tenere a bordo devono essere compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono essere installate ed in caso di impiego devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. Il fatto che venga citato prima il costruttore del veicolo e successivamente quello del dispositivo non è casuale in quanto, su alcuni autoveicoli, non previsto né è possibile il montaggio di dispositivi di aderenza.
(E’ una iniziativa del Gruppo Produttori Pneumatici di Assogomma: Bridgestone, Continental, Goodyear Dunlop, Marangoni, Michelin, Pirelli, Yokohama)
fonte: Pneurama.it
Per dare un contributo alla corretta informazione sul tema e sulla lettura della direttiva del 16.01.2013, il gruppo produttori di pneumatici di Assogomma ha realizzato una nota che riporta i quesiti possibili e le relative risposte, e sintetizza in modo chiaro e diretto le nuove regole sulla circolazione in inverno nel nostro paese.
“Questa direttiva è stata fortemente voluta e sollecitata già lo scorso inverno, da Assogomma e da Federpneus allo scopo di fare chiarezza circa l’applicazione dei provvedimenti che disciplinano la circolazione durante la stagione fredda ed in particolare quelli riguardanti i pneumatici invernali e le catene” - commenta il direttore di Assogomma Fabio Bertolotti – “E’ con grande piacere che annotiamo una condivisione da parte del Ministero dei Trasporti in merito ai suggerimenti e alle considerazioni che Assogomma aveva espresso lo scorso anno con comunicazione del 10 gennaio 2012. Il Gruppo Produttori Pneumatici di Assogomma e Federpneus sono da sempre impegnati a favorire il miglioramento della sicurezza stradale, della mobilità e della circolazione attraverso le campagne firmate Pneumatici Sotto Controllo”.
“La direttiva – continua Bertolotti – arriva con qualche ritardo rispetto all’inizio della stagione invernale non certo per una mancanza da parte dei Ministeri coinvolti, ma a causa delle sterili ed ingiustificate polemiche riguardanti l’ormai famoso emendamento al Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, che ne hanno ritardato la sua entrata in vigore. Sono queste e non altre le richieste che Assogomma aveva auspicato da tempo per fare chiarezza sulla materia superando i disagi lamentati dagli automobilisti e da tutti i soggetti professionali interessati”.
Sul sito www.pneumaticisottocontrollo.it sono consultabili le ordinanze che mano a mano vengono emesse in Italia. Allo stato attuale ne sono state rilevate 179 contro le 130 registrate lo scorso anno alla medesima data.
Non tutte le ordinanze attualmente vigenti sono conformi alla Direttiva e di conseguenza le stesse dovranno essere riemesse nei termini e nei contenuti stabiliti dal Ministero.
INVERNO 2012-2013
CHIARIMENTI SULLA DIRETTIVA MINISTERIALE DEL 16.01.2013
Quali sono le finalità della direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2013?La direttiva richiamata si propone di fornire un contributo alla interpretazione e alla operatività delle modifiche al Codice della strada intervenute con la Legge 29/7/2010, n. 120 ed in particolare quanto disciplinato dall’art. 6, comma 4, lettera e) che prevede che l’ente proprietario della strada e/o il gestore, con apposita ordinanza, possano “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”. Tutto ciò in quanto alcuni proprietari hanno emanato provvedimenti risultati non coordinati e uniformi creando disagi agli automobilisti. In buona sostanza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto necessario impartire chiare istruzioni agli enti proprietari e concessionari delle strade, agli uffici territoriali di Governo, ai Sindaci dei comuni, finalizzate a regolamentare le modalità di attuazione dei provvedimenti.
Quando entrerà in vigore questa nuova direttiva?
La direttiva è stata protocollata in data 16.01.2013 e registrata alla Corte dei Conti il 23.01.2013. La sua entrata in vigore è avvenuta il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 2013. Di conseguenza la direttiva è entrata in vigore il 31 gennaio 2013 quindi si applica dall’inverno corrente sino al 15 aprile 2013, salvo estensioni temporali. Ovviamente le nuove regole saranno applicate anche per i prossimi inverni a meno che non intervengano ulteriori cambiamenti legislativi.
Qual è l’ambito di applicazione e il periodo temporale previsto per le ordinanze?
La nuova direttiva si applica fuori dai centri abitati prevedendo un periodo uniforme ricompreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile utilizzando uno specifico fac-simile di ordinanza (vedi allegato A).
E’ possibile prevedere periodi di vigenza diversi da quelli standard?
Si, è consentita una estensione temporale del periodo di vigenza per strade o tratti che presentano condizioni climatiche particolari come ad esempio le strade di montagna a quote particolarmente alte.
E’ possibile prevedere l’applicazione della direttiva nei centri abitati?
Il Ministero ha chiarito che laddove ricorressero le condizioni climatiche disciplinate dalla direttiva, anche i Comuni possano adottare gli stessi provvedimenti anche all’interno dei centri abitati secondo quanto previsto all’art. 7, comma 1) del CdS.
Come si dovranno comportare gli enti proprietari che hanno già emesso ordinanze non conformi alla nuova direttiva ministeriale?
Tutti gli enti proprietari che hanno già emanato provvedimenti sul tema sono espressamente invitati a:
- rettificare la data del termine di fine periodo se diversa da quella prescritta (15 aprile);
- modificare l’ordinanza vigente se non conforme al modello ministeriale prescritto (vedi allegato A);
- impiegare segnali stradali conformi alla direttiva come riportati nell’allegato B sostituendo quelli non conformi già installati.
Le ordinanze emanate dai proprietari/gestori a quali veicoli si applicano?
Le ordinanze riguardano i veicoli M1 (autovetture con un massimo di 8 posti a sedere oltre al conducente), N1 (veicoli destinati al trasporto di merci avente massa massima non superiore a 3,5 tonnellate), O1 (rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 tonnellate).
Le moto e i ciclomotori sono soggetti agli obblighi previsti dalle ordinanze e alle normative che disciplinano la circolazione nel periodo invernale?
Le moto ed i ciclomotori non sono soggetti all’obbligo di pneumatici invernali e/o catene a bordo se previsto. E’ importante sottolineare che, laddove vigono le Ordinanze, essi possono circolare ma solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto: pertanto in tali condizioni ne è vietata la circolazione.
Quanti pneumatici invernali devono essere montati su una vettura?
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito e raccomanda l’installazione di pneumatici invernali su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
Questa raccomandazione si applica anche nei confronti dei pneumatici chiodati che continuano a poter essere utilizzati limitatamente alla marcia su ghiaccio, per i veicoli M1, N1 e O1, secondo la circolare n° 58/71 protocollo n° 557/2174D del 22.10.1971.
I pneumatici invernali ed i mezzi antisdrucciolevoli sono tra loro “complementari” o “in alternativa”?
Il ministero ha chiarito che i mezzi antisdrucciolevoli, ovverossia le catene sono dispositivi “in alternativa” e non “complementari” ai pneumatici invernali. In altre parole le catene possono essere impiegate anche sui pneumatici invernali in condizioni estreme (abbondante innevamento fresco e forti pendenze) ma non è necessario il loro montaggio su pneumatici invernali in condizioni di normale innevamento e tantomeno durante l’intera stagione invernale.
Su quali veicoli possono essere montate le catene e su quanti assi?
In alternativa ai pneumatici invernali possono essere impiegati mezzi antisdrucciolevoli ovverossia catene conformi al decreto del Ministero dei Trasporti del 10.05.2011. Tale decreto disciplina i dispositivi di aderenza impiegabili sugli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi dispositivi di aderenza conformi alla norma austriaca ONORM) V5119 per le stesse categorie di autoveicoli sopra citate. Il Ministero ha chiarito che i mezzi antisdrucciolevoli devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori: in altre parole per i veicoli a trazione anteriore o posteriore è sufficiente montare le catene solo su un unico asse, viceversa nel caso di veicoli a trazione integrale le catene andranno montate su entrambi gli assi.
Quali caratteristiche devono avere le catene a bordo e quali accorgimenti devono essere adottati?
Le catene da tenere a bordo devono essere compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono essere installate ed in caso di impiego devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. Il fatto che venga citato prima il costruttore del veicolo e successivamente quello del dispositivo non è casuale in quanto, su alcuni autoveicoli, non previsto né è possibile il montaggio di dispositivi di aderenza.
(E’ una iniziativa del Gruppo Produttori Pneumatici di Assogomma: Bridgestone, Continental, Goodyear Dunlop, Marangoni, Michelin, Pirelli, Yokohama)
fonte: Pneurama.it
martedì 22 gennaio 2013
Nuove regole patente
D'ora in poi, in Europa si potrà essere titolari di un solo documento di guida e nessuno potrà essere in possesso di più patenti emesse dai diversi Stati membri.
Tra le novità, la scadenza: per quelle che abilitano alla guida di ciclomotori, moto e autovetture, coinciderà con il compleanno del titolare. Sulla nuova patente non sarà più riportata la residenza, ma in Italia continuerà a mantenere la natura di valido documento di identificazione.
Tutte le innovazioni riguarderanno le patenti rilasciate dal 19 gennaio 2013, mentre quelle emesse in precedenza conserveranno l'efficacia e seguiranno le regole originarie.
L'adeguamento dei vecchi documenti alle nuove norme, avverrà in modo graduale, in occasione della prima scadenza di validità o, prima, se il conducente chiederà un duplicato per smarrimento, deterioramento o furto.
Si tratta di una vera rivoluzione, che riguarda moltissimi aspetti dell'attuale normativa: dalle tipologie dei documenti, che subiranno un profondo cambiamento, alle sanzioni, che saranno inasprite. Più precisamente, la patente dell'Unione Europea, sarà unica ed uguale per tutti i cittadini europei, in formato card, con la foto digitale del conducente.
Il decreto correttivo “aggiusta” una buona parte della normativa entrata in vigore il 19 gennaio scorso, relativa all'ingresso delle nuove patenti europee. Si tratta del decreto 16 gennaio 2013 n. 2, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio scorso.
Le correzioni sono entrate subito in vigore il giorno 19 gennaio, mentre in alcune parti c'è l'entrata in vigore solita a distanza di 90 giorni dalla pubblicazione.
In concreto, viene confermata la possibilità di conseguire la patente C a 18 anni e la patente D a 21 anni, previa frequentazione del corso ordinario di 280 ore rispettivamente per la CQC cose e per la CQC persone. Ma c'è di più: chi, a 18 anni, vuole conseguire la C1 e poi fare il corso per la CQC cose ma accelerato, guiderà in un primo momento solo i veicoli di categoria C1 (trasporto merci fino a 7,5 t) ma, compiuti 21 anni, potrà guidarli tutti senza limiti di tonnellaggio.
Stesso discorso per gli autobus. Chi, a 21 anni, vuole conseguire la D1 e poi fare il corso per la CQC persone ma accelerato, guiderà in un primo momento solo i veicoli di categoria D1 (minibus fino a 16 posti) ma, compiuti 23 anni, potrà guidare tutti i tipi di autobus.
Riportiamo
l'estratto dal testo di legge che esplicita questo concetto:
Per l’accesso
ai corsi di qualificazione iniziale, di cui all’articolo 19, comma 1, non è
richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente. Per
accedere alla parte di programma relativo alle ore di guida individuale di cui all’allegato
I, sezioni 2 o 2-bis, è necessario il previo possesso dell’autorizzazione ad
esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per la patente
di guida di categoria corrispondente a quella presupposta dalla carta di
qualificazione del conducente che si intende conseguire.
2.
Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose può guidare, a partire
da:
a)
|
18 anni di
età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di
essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a
seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di
cui all’articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;
|
b)
|
18 anni di
età: veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di
essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a
seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di
cui all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
|
c)
|
21 anni di
età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di
essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a
seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di
cui all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame.
|
3.
Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone può guidare, a
partire da:
a)
|
21 anni di
età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea
con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere
titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della
frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui
all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
|
b)
|
21 anni di
età: veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di
essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a
seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di
cui all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
|
c)
|
21 anni di
età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di
essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a
seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di
cui all’articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;
|
d)
|
23 anni di
età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di
essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a
seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di
cui all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame.
|
4.
La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui al
comma 2, lettera b), abilita il titolare che abbia compiuto 21 anni di età al
trasporto professionale di cose su tutte le categorie di veicoli previsti dal
predetto comma 2.
5. La carta
di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui al comma 3,
lettere a) o b), abilita il titolare che abbia compiuto 23 anni di età al
trasporto professionale di persone su tutte le categorie di veicoli previsti
dal predetto comma 3.
fonti: patente.it e poliziadistato.it
mercoledì 16 gennaio 2013
Assicurazioni e Decreto Sviluppo Bis: risparmieremo 1 mld di euro
Dal 2013
grazie all’approvazione del Decreto Sviluppo
Bis, ovvero il Decreto Legge 179 del 18 ottobre, si è fatto il primo vero
passo verso la liberalizzazione del settore assicurativo e l’introduzione di nuove e migliori condizioni per chi
deve assicurare auto e moto.
Ora che per
legge i contratti assicurativi non sono più rinnovati in automatico, cambiare
Compagnia sarà ancora più semplice e conveniente.
Secondo
recenti analisi, la percentuale di assicurati che ogni anno cambia Compagnia in
Italia potrebbe passare dal 10% al 25% portando un risparmio generale per le famiglie italiane pari a un miliardo di
euro. In tema di RC Auto e Moto il
Decreto Sviluppo Bis contiene anche altre importanti novità a favore dei
consumatori.
Vediamo in
sintesi quali sono i più importanti per chi si assicura e in che
tempi avverranno.
1.
ABOLIZIONE TACITO RINNOVO
- Per favorire e facilitare il cambio dell'assicurazione, nell'RC Auto è abolita la clausola contrattuale del tacito rinnovo praticata da parte di alcune compagnie di assicurazione. Questo significa che il consumatore non dovrà più dare disdetta del proprio contratto se intende cambiare assicurazione
- Il tacito rinnovo non è applicabile per tutti i nuovi contratti, mentre per quelli in essere prima dell'entrata in vigore del decreto legge e che prevedevano tacito rinnovo, quest'ultimo decadrà dal primo Gennaio 2013
- Le compagnie di assicurazione hanno l'obbligo di comunicare la scadenza del contratto con un anticipo di almeno trenta giorni. Per le polizze stipulate precedentemente al decreto e che prevedevano tacito rinnovo, le compagnie devono comunicare il venir meno del tacito rinnovo per iscritto e con ampio anticipo
- Nel caso in cui il consumatore dimentichi di stipulare la nuova polizza nei tempi previsti, l'assicurazione rimarrà operativa fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto
Il
vantaggio: questa norma
contribuirà ad accrescere la concorrenza nel mercato assicurativo, rendendo i
consumatori più liberi di scegliere senza obblighi di comunicazioni formali in
caso di cambio di compagnia. La norma è operativa da subito.
2.
INTRODUZIONE DEL CONTRATTO BASE
- Il Ministero dello Sviluppo Economico, sentite l'IVASS (ex ISVAP), l'ANIA e le associazioni degli intermediari assicurativi e dei consumatori, definirà le caratteristiche del "contratto base" RC, ovvero di uno standard che definisce le clausole minime ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge
- Il "contratto base", uguale nei contenuti per ogni assicurazione, dovrà essere offerto dalle compagnie anche tramite il proprio sito, sulla base di un modello predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico
Il
vantaggio: la norma
rimuove uno degli ostacoli maggiori alla concorrenza nell'RC Auto in Italia,
ovvero le numerose differenze che i contratti assicurativi RC spesso presentano
(rivalse, massimali, assistenza stradale,...), con conseguente disorientamento
della clientela e difficile comparazione dei prezzi. Le compagnie potranno
ovviamente arricchire i propri prodotti con tutte le garanzie e caratteristiche
assicurative che ritengano opportune, ma i prezzi di questi
"optional" dovranno essere separati. Il modello del contratto base
dovrebbe essere disponibile nei prossimi giorni, e le compagnie di
assicurazione dovranno porre in essere la nuova offerta entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto (quindi a fine Aprile 2013).
3.
COLLABORAZIONE FRA INTERMEDIARI
- Gli intermediari assicurativi di "primo livello" (in particolare agenti e broker) possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati
- A tutela del consumatore, deve essere resa completa informativa sul fatto che l'intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari, che rispondono peraltro in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente
- Al fine di incentivare lo sviluppo della collaborazione fra intermediari l'IVASS, sentite l'ANIA e le principali associazioni degli intermediari e dei consumatori, dovrà definire standard tecnici uniformi ai fini di una piattaforma di interfaccia comune per la gestione e conclusione dei contratti assicurativi
Il
vantaggio:in Italia la
distribuzione di prodotti RC è prevalentemente realizzata da agenti
assicurativi monomandatari, in grado quindi di proporre un solo prodotto al
consumatore. Con la presente norma si vuole rendere accessibili ai consumatori
una pluralità di prodotti, senza che il consumatore debba necessariamente
rivolgersi ad intermediari diversi e dovendo ogni volta fornire ex novo i
propri dati. La collaborazione fra intermediari è possibile da subito, mentre
per quanto concerne la piattaforma informatica comune l'IVASS definirà gli
standard entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto.
Fonte:
segugio.it
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martedì 18 dicembre 2012
News RCA: meno truffe, prezzi più bassi e tacito rinnovo
Sarà una struttura (dell'Ivass) a denunciare alle autorità le frodi
assicurative. Questo dovrebbe comportare un abbassamento dei costi e, di conseguenza, anche dei prezzi delle polizze. Il tacito rinnovo non sarà più in automatico.Con l’approvazione del Decreto Sviluppo-bis, sarà una struttura facente capo all’Ivass (l’ente che andrà a sostituire l’Isvap) ad occuparsi in prima persona delle frodi nel settore Rca. La struttura avrà la facoltà di denunciare i falsi incidenti e infortuni alle autorità, limitando quindi i costi a carico delle Assicurazioni.
Questo, teoricamente, dovrebbe incidere positivamente anche sui prezzi delle polizze.
Da sempre infatti le Compagnie sostengono che truffe e risarcimenti gonfiati sono la causa dei continui rialzi tariffari. Meno truffe e meno costi a carico delle assicurazioni dovrebbero quindi essere sinonimo di ritocco verso il ribasso dei prezzi. Staremo quindi a vedere se i consumatori ne trarranno beneficio
I poteri dell’Ivass fanno seguito alla Legge liberalizzazioni del 24 marzo 2012: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico-strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente. Novità anche per il tacito rinnovo nei contratti di assicurazione Rca: non scatterà più in automatico il prolungamento della polizza alla scadenza annuale. Comunque, grazie a un emendamento del Senato, gli automobilisti avranno un periodo di tolleranza pari a 15 giorni per tutti i contratti: in assenza della richiesta di disdetta, la copertura è valida anche se il proprietario non avesse ancora saldato il pagamento del premio Rca. Lo scopo della norma è favorire il trasferimento da un’assicurazione all'altra da parte dell’automobilista, senza “imbrigliarlo” in base al tacito rinnovo.
Sarà compito dell’impresa informare sull’imminente scadenza del rapporto, non oltre il 30° giorno prima della conclusione, mantenendo valido per 15 giorni dopo la fine del rapporto i termini di garanzia prestati. E qui si pone la questione: se una Compagnia si dimentica di comunicare l’imminente fine del contratto Rca, cosa succede? C’è chi crede che questa possa diventare un’arma nelle mani di qualche Assicurazione, che così si liberebbe di clienti scomodi, ad esempio dei guidatori virtuosi che pagano Rca bassissime ma che potrebbero subire sinistri da risarcire.
fonte: carrozzeria.it
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giovedì 13 dicembre 2012
Pneumatici invernali, catene, o entrambi?
L’obbligo di avere a bordo catene da neve o di essere
equipaggiati con pneumatici invernali è scattato su numerose strade italiane lo
scorso 15 novembre. Si tratta di un provvedimento volto a garantire maggiore
sicurezza negli spostamenti in caso di condizioni atmosferiche difficili. Ma,
proprio in questi giorni, con la prima neve che è iniziata a cadere sulle
nostre strade, il maxiemendamento al DL Sviluppo ha posto qualche dubbio
sull’equipaggiamento inveranle necessario.
Il caos sulla questione è scoppiato a causa dell’introduzione di una comma,
nella legge di conversione del decreto, dove si sancisce che gli enti
gestori di particolari tratti di strada possono prevedere l’obbligo di montare
in via esclusiva pneumatici invernali. Decade quindi l’equivalenza tra
gomme invernali e catene? Secondo quando dichiarato dallo stesso
sottosegretario alle Infrastrutture Improta assolutamente no. La
disposizione riguarderebbe situazioni meteo assolutamente eccezionali di fronte
alle quali l’autorizzazione al transito andrebbe al ricadere su chi gestisce il
tratto. Il tutto solamente nel caso in cui «non sia possibile garantire
adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per
l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative».
Nonostante le rassicurazioni del governo le polemiche non mancano. Potrebbe infatti accadere che su tratti limitrofi siano in vigore obblighi di dotazioni invernali diverse, elemento che renderebbe decisamente complicati anche i controlli. La critica sull’emendamento arriva direttamente all’Asaps, l'associazione sostenitori della Polstrada che non vede come questa disposizione possa effettivamente contribuire ad aumentare la sicurezza stradale.
La partita non è comunque ancora chiusa, e visti i dubbi sollevati da più parti, è possibile che prima dell conclusione dell’iter parlamentare la norma subisca ulteriori modifiche.
Nonostante le rassicurazioni del governo le polemiche non mancano. Potrebbe infatti accadere che su tratti limitrofi siano in vigore obblighi di dotazioni invernali diverse, elemento che renderebbe decisamente complicati anche i controlli. La critica sull’emendamento arriva direttamente all’Asaps, l'associazione sostenitori della Polstrada che non vede come questa disposizione possa effettivamente contribuire ad aumentare la sicurezza stradale.
La partita non è comunque ancora chiusa, e visti i dubbi sollevati da più parti, è possibile che prima dell conclusione dell’iter parlamentare la norma subisca ulteriori modifiche.
Fonte: automania.it
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