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mercoledì 9 ottobre 2013

Via l'assicurazione dal parabrezza: il nuovo sistema ha il microchip

"Favorisca patente e assicurazione". La temuta e tipica frase pronunciata dagli agenti, dopo aver intimato l’alt agli automobilisti, sta per andare in pensione.


Dal 18 ottobre entrerà in vigore un decreto ministeriale (9 agosto 2013, n. 110) che stabilisce la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici. Al netto del burocratese significa che gli attuali tagliandi assicurativi esposti saranno sostituiti da sistemi elettronici o telematici. 



Le pattuglie della stradale, dei carabinieri o della polizia locale che vorranno procedere al controllo, nel momento in cui fermeranno le automobili non dovranno più guardare il parabrezza ma si collegheranno a una banca dati istituita presso la direzione generale della Motorizzazione «alimentata in tempo reale dalle imprese di assicurazione» che darà loro una risposta immediata sulla regolare copertura assicurativa della vettura.


Non solo. Il sistema elettronico dialogherà anche con quelli di controllo del traffico come Tutor (in autostrada), autovelox di ultima generazione o telecamere delle Ztl (in città) che «leggono» le targhe e oltre al controllo della velocità potranno collegarsi al database dell’Associazione nazionale imprese assicurative. In questo modo, alle forze di polizia, verranno inviate segnalazioni sulle auto che non sono in regola con l’assicurazione obbligatoria (Rc auto) e gli automobilisti dovranno poi dimostrare invece la loro correttezza. Un problema che non riguarda pochi italiani. Secondo l’ultimo rapporto Ania, si stima che nel 2012, ci siano stati 3,1 milioni di veicoli senza Rc auto. All’incirca il 7 per cento del parco circolante. Una media che sale al 12 per cento nelle province del Sud ( con la punta estrema di quasi il 30 per cento a Napoli); si attesta al 6,4 per cento nel Centro mentre al Nord scende, si fa per dire, al 4,6 per cento.


«Questo sistema servirà sia a contrastare la piaga delle auto che circolano senza assicurazione sia quella della falsificazione dei contrassegni - spiega Vittorio Verdone, direttore centrale di Ania - e stroncherà questo vero e proprio mercato clandestino. Non solo grave per la sicurezza stradale ma anche costoso per la collettività onesta che paga i premi in maniera corretta. Gli stessi cittadini che oggi devono pure pagare per le vittime della pirateria stradale». Un problema attuale.
«Attuale e sempre più in aumento - argomenta Giordano Biserni, presidente dell’associazione amici e sostenitori polizia stradale - insieme alle fughe all’alt della polizia. Infrazioni commesse da persone che scappano dalla responsabilità coscienti di non essere in regola con i documenti necessari alla guida». Una delle tante battaglie che l’Asaps porta avanti da anni. «Ci auguriamo davvero che contribuisca ad una maggiore sicurezza sulle strade e - prosegue Biserni - per questo motivo l’avevamo auspicato già al momento della campagna iscrizioni dello scorso anno quando avevamo messo a disposizione dei nostri iscritti un testo utile a chi opera sulle strade e deve contrastare il fenomeno dei falsi tagliandi anche se sui social network ho letto che fra i nostri addetti ai lavori esiste qualche dubbio sul controllo “in tempo reale” con le banche dati. Vedremo fra non molto».


Già, perché questo scenario non è uno dei tanti proclami annunciati e poi non realizzati. È stato ideato un anno fa con il decreto liberalizzazioni e secondo quanto si legge nel decreto del ministero dello Sviluppo economico, di concerto con quello dei Trasporti, è prevista una tempistica ben predefinita che porterà alla realizzazione entro il 18 ottobre del 2015. Questo periodo di tempo servirà per rispettare alcune scadenze tecnico-operative. Diciotto mesi serviranno per predisporre il database a cui si collegheranno, in tempo reale, le apparecchiature per i controlli automatici. Un anno per avviare le connessioni informatiche con cittadini e compagnie. Sessanta giorni per immettere le informazioni già presenti nella banca dati dell’Ania e 30 giorni perché la Motorizzazione renda operativa la struttura informatica del database in quello delle forze dell’ordine.
Il futuro è già iniziato.


fonte: motori.corriere.it

martedì 19 febbraio 2013

Al via le prenotazioni dei contributi per l'acquisto dei veicoli a basse emissioni

Per il triennio 2013-2015 sono stati stanziati in tutto 120 milioni di euro, di cui 40 mld per il 2013, 35 mln per l’anno 2014 e 45 mln per l’anno 2015.
 
La ripartizione delle risorse per il 2014 e il 2015 verrà di volta in volta rideterminata in base all’andamento registrato nell’anno precedente, attraverso un decreto del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato entro il 15 gennaio di ciascun anno.
Per maggiori info è online il sito del Ministero dello Sviluppo Economico - www.bec.mise.gov.it - dedicato ai contributi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive (elettrici, ibridi, a metano, a biometano, a gpl, a biocombustibili, a  idrogeno) con emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
La misura di incentivazione contenuta nella Legge Sviluppo dello scorso anno (L. 134/2012) rientra in un più ampio programma nazionale a sostegno della mobilità sostenibile ed è rivolta prevalentemente all’acquisto di veicoli aziendali e per uso pubblico.
Il decreto di attuazione relativo alla norma sugli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12.02.2013, pertanto le prenotazioni dei contributi da parte dei concessionari/venditori saranno possibili a partire dal prossimo 14 marzo.

fonte: Pnaurama Weekly

martedì 5 febbraio 2013

Vademecum: nuove regole gomme invernali

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato una direttiva sulla circolazione stradale durante il periodo invernale e in caso di emergenza neve (ne abbiamo dato notizia qualche settimana fa sul blog Automobilweb).
 
Per dare un contributo alla corretta informazione sul tema e sulla lettura della direttiva del 16.01.2013, il gruppo produttori di pneumatici di Assogomma ha realizzato una nota che riporta i quesiti possibili e le relative risposte, e sintetizza in modo chiaro e diretto le nuove regole sulla circolazione in inverno nel nostro paese. 



 
“Questa direttiva è stata fortemente voluta e sollecitata già lo scorso inverno, da Assogomma e da Federpneus allo scopo di fare chiarezza circa l’applicazione dei provvedimenti che disciplinano la circolazione durante la stagione fredda ed in particolare quelli riguardanti i pneumatici invernali e le catene” - commenta il direttore di Assogomma Fabio Bertolotti – “E’ con grande piacere che annotiamo una condivisione da parte del Ministero dei Trasporti in merito ai suggerimenti e alle considerazioni che Assogomma aveva espresso lo scorso anno con comunicazione del 10 gennaio 2012. Il Gruppo Produttori Pneumatici di Assogomma e Federpneus sono da sempre impegnati a favorire il miglioramento della sicurezza stradale, della mobilità e della circolazione attraverso le campagne firmate Pneumatici Sotto Controllo”.
“La direttiva – continua Bertolotti – arriva con qualche ritardo rispetto all’inizio della stagione invernale  non certo per una mancanza da parte dei  Ministeri coinvolti, ma a causa delle sterili ed ingiustificate polemiche riguardanti l’ormai famoso emendamento al Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, che ne hanno ritardato la sua entrata in vigore. Sono queste e non altre le richieste che Assogomma aveva auspicato da tempo per fare chiarezza sulla materia superando i disagi lamentati dagli automobilisti e da tutti i soggetti professionali interessati”.
Sul sito www.pneumaticisottocontrollo.it sono consultabili le ordinanze che mano a mano vengono emesse in Italia. Allo stato attuale ne sono state rilevate 179 contro le 130 registrate lo scorso anno alla medesima data.
Non tutte le ordinanze attualmente vigenti sono conformi alla Direttiva e di conseguenza le stesse dovranno essere riemesse nei termini e nei contenuti stabiliti dal Ministero.


INVERNO 2012-2013


CHIARIMENTI SULLA DIRETTIVA MINISTERIALE DEL 16.01.2013

Quali  sono  le  finalità  della  direttiva  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei Trasporti del 16.01.2013?
La direttiva richiamata si propone di fornire un contributo alla interpretazione e alla operatività delle modifiche al Codice della strada intervenute con la Legge 29/7/2010, n.  120  ed  in  particolare  quanto  disciplinato  dall’art.  6,  comma  4,  lettera  e)  che prevede che l’ente proprietario della strada e/o il gestore, con apposita ordinanza, possano “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”. Tutto ciò in quanto alcuni proprietari hanno emanato provvedimenti risultati non coordinati e uniformi creando disagi agli automobilisti. In buona sostanza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto necessario impartire chiare istruzioni agli enti proprietari e concessionari delle strade, agli uffici territoriali di Governo, ai Sindaci dei comuni, finalizzate a regolamentare le modalità di attuazione dei provvedimenti.


Quando entrerà in vigore questa nuova direttiva?

La direttiva è stata protocollata in data 16.01.2013 e registrata alla Corte dei Conti il 23.01.2013. La sua entrata in vigore è avvenuta il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 2013. Di conseguenza la direttiva è entrata in vigore il 31 gennaio 2013 quindi si applica dall’inverno corrente sino al 15 aprile 2013, salvo estensioni temporali. Ovviamente le nuove regole saranno applicate anche per i prossimi  inverni a meno che non intervengano ulteriori cambiamenti legislativi.


Qual  è  l’ambito  di  applicazione  e  il  periodo  temporale  previsto  per  le ordinanze?
La nuova direttiva si applica fuori dai centri abitati prevedendo un periodo uniforme ricompreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile utilizzando uno specifico fac-simile di ordinanza (vedi allegato A).


E’ possibile prevedere periodi di vigenza diversi da quelli standard?
Si, è consentita una estensione temporale del periodo di vigenza per strade o tratti che presentano condizioni climatiche particolari come ad esempio le strade di montagna a quote particolarmente alte.


E’ possibile prevedere l’applicazione della direttiva nei centri abitati?
Il Ministero ha chiarito che laddove ricorressero le condizioni climatiche disciplinate dalla direttiva, anche i Comuni possano adottare gli stessi provvedimenti anche all’interno dei centri abitati secondo quanto previsto all’art. 7, comma 1) del CdS.


Come si dovranno comportare gli enti proprietari che hanno già emesso ordinanze non conformi alla nuova direttiva ministeriale?

Tutti gli enti proprietari che hanno già emanato provvedimenti sul tema sono espressamente invitati a:

-  rettificare la data del termine di fine periodo se diversa da quella prescritta (15 aprile);
- modificare  l’ordinanza  vigente  se  non  conforme  al  modello  ministeriale prescritto (vedi allegato A);
- impiegare segnali stradali conformi alla direttiva come riportati nell’allegato B sostituendo quelli non conformi già installati.


Le ordinanze emanate dai proprietari/gestori a quali veicoli si applicano?

Le ordinanze riguardano i veicoli M1 (autovetture con un massimo di 8 posti a sedere oltre  al  conducente),  N1  (veicoli  destinati  al  trasporto  di  merci  avente  massa massima non superiore a 3,5 tonnellate), O1 (rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 tonnellate).


Le moto e i ciclomotori sono soggetti agli obblighi previsti dalle ordinanze e alle normative che disciplinano la circolazione nel periodo invernale?
Le moto ed i ciclomotori non sono soggetti all’obbligo di pneumatici invernali e/o catene a bordo se previsto. E’ importante sottolineare che, laddove vigono le Ordinanze, essi possono circolare ma solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto: pertanto in tali condizioni ne è vietata la circolazione.


Quanti pneumatici invernali devono essere montati su una vettura?
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito e raccomanda l’installazione di pneumatici invernali su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
Questa raccomandazione si applica anche nei confronti dei pneumatici chiodati che continuano a poter essere utilizzati limitatamente alla marcia su ghiaccio, per i veicoli M1, N1 e O1, secondo la circolare n° 58/71 protocollo n° 557/2174D del 22.10.1971.


I pneumatici invernali ed i mezzi antisdrucciolevoli sono tra loro “complementari” o “in alternativa”?

Il ministero ha chiarito che i mezzi antisdrucciolevoli, ovverossia le catene sono dispositivi “in alternativa” e non “complementari” ai pneumatici  invernali.  In  altre parole le catene possono essere impiegate anche sui pneumatici invernali in condizioni estreme (abbondante innevamento fresco e forti pendenze)  ma non è necessario il loro montaggio su pneumatici invernali in condizioni di normale innevamento e tantomeno durante l’intera stagione invernale.

Su quali veicoli possono essere montate le catene e su quanti assi?

In alternativa ai pneumatici invernali possono essere impiegati mezzi antisdrucciolevoli ovverossia catene conformi al decreto del Ministero dei Trasporti del 10.05.2011. Tale decreto disciplina i dispositivi di aderenza impiegabili sugli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi dispositivi di aderenza conformi alla norma austriaca ONORM) V5119 per le stesse categorie di autoveicoli sopra citate. Il Ministero ha chiarito che i mezzi antisdrucciolevoli devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori: in altre parole per i veicoli a trazione anteriore o posteriore è sufficiente montare le catene solo su un unico asse, viceversa nel caso di veicoli a trazione integrale le catene andranno montate su entrambi gli assi.
 

Quali caratteristiche devono avere le catene a bordo e quali accorgimenti devono essere adottati?
Le catene da tenere a bordo devono essere compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono essere installate ed in caso di impiego devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. Il fatto che venga citato prima il costruttore del veicolo e successivamente quello del dispositivo non  è  casuale  in  quanto,  su  alcuni  autoveicoli,  non  previsto  né  è  possibile  il montaggio di dispositivi di aderenza.


(E’ una iniziativa del Gruppo Produttori Pneumatici di Assogomma: Bridgestone, Continental, Goodyear Dunlop, Marangoni, Michelin, Pirelli, Yokohama)

fonte: Pneurama.it

mercoledì 16 gennaio 2013

Assicurazioni e Decreto Sviluppo Bis: risparmieremo 1 mld di euro



Dal 2013 grazie all’approvazione del Decreto Sviluppo Bis, ovvero il Decreto Legge 179 del 18 ottobre, si è fatto il primo vero passo verso la liberalizzazione del settore assicurativo e l’introduzione di nuove e migliori condizioni per chi deve assicurare auto e moto.

Ora che per legge i contratti assicurativi non sono più rinnovati in automatico, cambiare Compagnia sarà ancora più semplice e conveniente.


Secondo recenti analisi, la percentuale di assicurati che ogni anno cambia Compagnia in Italia potrebbe passare dal 10% al 25% portando un risparmio generale per le famiglie italiane pari a un miliardo di euro. In tema di RC Auto e Moto  il Decreto Sviluppo Bis contiene anche altre importanti novità a favore dei consumatori.

Vediamo in sintesi quali sono i più importanti per chi si assicura e in che tempi avverranno.


1. ABOLIZIONE TACITO RINNOVO
  • Per favorire e facilitare il cambio dell'assicurazione, nell'RC Auto è abolita la clausola contrattuale del tacito rinnovo praticata da parte di alcune compagnie di assicurazione. Questo significa che il consumatore non dovrà più dare disdetta del proprio contratto se intende cambiare assicurazione
  • Il tacito rinnovo non è applicabile per tutti i nuovi contratti, mentre per quelli in essere prima dell'entrata in vigore del decreto legge e che prevedevano tacito rinnovo, quest'ultimo decadrà dal primo Gennaio 2013
  • Le compagnie di assicurazione hanno l'obbligo di comunicare la scadenza del contratto con un anticipo di almeno trenta giorni. Per le polizze stipulate precedentemente al decreto e che prevedevano tacito rinnovo, le compagnie devono comunicare il venir meno del tacito rinnovo per iscritto e con ampio anticipo
  • Nel caso in cui il consumatore dimentichi di stipulare la nuova polizza nei tempi previsti, l'assicurazione rimarrà operativa fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto
Il vantaggio: questa norma contribuirà ad accrescere la concorrenza nel mercato assicurativo, rendendo i consumatori più liberi di scegliere senza obblighi di comunicazioni formali in caso di cambio di compagnia. La norma è operativa da subito.

2. INTRODUZIONE DEL CONTRATTO BASE
  • Il Ministero dello Sviluppo Economico, sentite l'IVASS (ex ISVAP), l'ANIA e le associazioni degli intermediari assicurativi e dei consumatori, definirà le caratteristiche del "contratto base" RC, ovvero di uno standard che definisce le clausole minime ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge
  • Il "contratto base", uguale nei contenuti per ogni assicurazione, dovrà essere offerto dalle compagnie anche tramite il proprio sito, sulla base di un modello predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico
Il vantaggio: la norma rimuove uno degli ostacoli maggiori alla concorrenza nell'RC Auto in Italia, ovvero le numerose differenze che i contratti assicurativi RC spesso presentano (rivalse, massimali, assistenza stradale,...), con conseguente disorientamento della clientela e difficile comparazione dei prezzi. Le compagnie potranno ovviamente arricchire i propri prodotti con tutte le garanzie e caratteristiche assicurative che ritengano opportune, ma i prezzi di questi "optional" dovranno essere separati. Il modello del contratto base dovrebbe essere disponibile nei prossimi giorni, e le compagnie di assicurazione dovranno porre in essere la nuova offerta entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi a fine Aprile 2013).

3. COLLABORAZIONE FRA INTERMEDIARI
  • Gli intermediari assicurativi di "primo livello" (in particolare agenti e broker) possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati
  • A tutela del consumatore, deve essere resa completa informativa sul fatto che l'intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari, che rispondono peraltro in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente
  • Al fine di incentivare lo sviluppo della collaborazione fra intermediari l'IVASS, sentite l'ANIA e le principali associazioni degli intermediari e dei consumatori, dovrà definire standard tecnici uniformi ai fini di una piattaforma di interfaccia comune per la gestione e conclusione dei contratti assicurativi
Il vantaggio:in Italia la distribuzione di prodotti RC è prevalentemente realizzata da agenti assicurativi monomandatari, in grado quindi di proporre un solo prodotto al consumatore. Con la presente norma si vuole rendere accessibili ai consumatori una pluralità di prodotti, senza che il consumatore debba necessariamente rivolgersi ad intermediari diversi e dovendo ogni volta fornire ex novo i propri dati. La collaborazione fra intermediari è possibile da subito, mentre per quanto concerne la piattaforma informatica comune l'IVASS definirà gli standard entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto.
Fonte: segugio.it

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giovedì 13 dicembre 2012

Pneumatici invernali, catene, o entrambi?



L’obbligo di avere a bordo catene da neve o di essere equipaggiati con pneumatici invernali è scattato su numerose strade italiane lo scorso 15 novembre. Si tratta di un provvedimento volto a garantire maggiore sicurezza negli spostamenti in caso di condizioni atmosferiche difficili. Ma, proprio in questi giorni, con la prima neve che è iniziata a cadere sulle nostre strade, il maxiemendamento al DL Sviluppo ha posto qualche dubbio sull’equipaggiamento inveranle necessario.

Il caos sulla questione è scoppiato a causa dell’introduzione di una comma, nella legge di conversione del decreto, dove si sancisce che gli enti gestori di particolari tratti di strada possono prevedere l’obbligo di montare in via esclusiva pneumatici invernali. Decade quindi l’equivalenza tra gomme invernali e catene? Secondo quando dichiarato dallo stesso sottosegretario alle Infrastrutture Improta assolutamente no. La disposizione riguarderebbe situazioni meteo assolutamente eccezionali di fronte alle quali l’autorizzazione al transito andrebbe al ricadere su chi gestisce il tratto. Il tutto solamente nel caso in cui «non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative».

Nonostante le rassicurazioni del governo le polemiche non mancano. Potrebbe infatti accadere che su tratti limitrofi siano in vigore obblighi di dotazioni invernali diverse, elemento che renderebbe decisamente complicati anche i controlli. La critica sull’emendamento arriva direttamente all’Asaps, l'associazione sostenitori della Polstrada che non vede come questa disposizione possa effettivamente contribuire ad aumentare la sicurezza stradale.

La partita non è comunque ancora chiusa, e visti i dubbi sollevati da più parti, è possibile che prima dell conclusione dell’iter parlamentare la norma subisca ulteriori modifiche.
Fonte: automania.it

giovedì 6 dicembre 2012

Pneumatici invernali, obbligo “esclusivo” fuori città: la proposta al vaglio

Nel maxi emendamento al DDL 3533 spunta l’obbligo che impone l’uso dei soli pneumatici invernali fuori dai centri abitati

 


Nella bozza del maxi emendamento del Governo al disegno di legge n. 3533 di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", che va in votazione a breve al Senato, spunta un breve comma che potrebbe obbligare gli automobilisti ad utilizzare solo ed esclusivamente pneumatici invernali (chiamati anche termici) in "previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità".
NON BASTERANNO LE CATENE - Quindi per circolare la sola presenza a bordo delle catene da neve non sarà sufficiente. Una proposta portata avanti dai senatori Paravia, Ghigo, Spadoni Urbani, Germontani che potrebbe dare un ulteriore slancio al mercato della gomme invernali e migliorare la sicurezza di guida in molte tratte stradali colpite da condizioni meteo particolarmente nevose.
In attesa di ulteriori dettagli e di capire quali saranno poi gli aspetti operativi di tale norma, riportiamo la proposta di modifica n. 8.17 al DDL n. 3533
"All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
g) prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative (leggasi catene da neve o ragni ndr)."
 fonte: Sicurauto.it

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martedì 27 novembre 2012

Scadenza patente: coinciderà con il compleanno



La patente di guida scadrà nel giorno del compleanno. Nell’ambito della semplificazione delle leggi, la data di scadenza della patente coinciderà con il giorno del compleanno del titolare. In questo modo sarà (quasi) impossibile dimenticarla. La norma è valida anche per il patentino per i ciclomotori. Una norma semplice, ma importante, massa in atto dal Governo Monti.


Queste novità sono incluse nel decreto legge 5 del 9 febbraio 2012 ed è valido solo per le patenti di categoria A e B, cioè auto e moto. La normativa verrà applicata in fase di rilascio o di rinnovo. La attuali scadenze resteranno invariate, fino al rinnovo successivo. Al rinnovo successivo, o al rilascio delle prossime patenti, non farà testo il giorno di rinnovo o rilascio ma, tenendo comunque i 10 anni come riferimento, la scadenza verrà fatta coincidere con il giorno del compleanno.

Naturalmente potrà accadere che si guadagnerà o perderà qualche mese. Esempio: se una patente scade il 1° settembre 2012 ed il titolare compie gli anni il 15 novembre, la successiva scadenza non sarà il 1 settembre 2022 ma il 15 novembre 2022 con un guadagno di circa due mesi e mezzo. Ad altri come detto, potrebbe capitare anche il contrario e cioè “perdere” settimane o mesi rispetto alla scadenza prevista dall’iniziale data di rilascio.
fonte: motoblog