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mercoledì 3 luglio 2013

10 anni di patente a punti: guida più responsabile

Da luglio 2003 è in vigore la patente a punti. In 10 anni gli italiani hanno perso circa 85 milioni di punti, di cui il 25,44% appartenenti a donne e il 74,56% a uomini.



Tanti auguri alla patente a punti che, di punti, ne ha tolti ben 85 milioni a 37,6 milioni di italiani.  


Non tutti avranno voglia di festeggiare i 10 anni dall’entrata in vigore di questa patente (luglio 2003), dal momento che la media di punti persi per ogni automobilista è di 2,275 punti sottratti a testa. Ovviamente c’è chi è rimasto senza, e chi invece li ha conservati tutti. Chi ne ha persi di più sono stati gli under 20. Bisogna ricordare però che per i primi tre anni di patente, i punti sottratti per ogni infrazione raddoppiano, ma tanti errori li fa anche l’inesperienza. I più giovani hanno perso infatti una media di 6,497 punti a testa, segue la fascia d’età 21-24 (3,390 punti a testa), 30-34 anni (2,638 punti). Gli over-70 (che mediamente però, viaggiano meno) hanno perso solo una media di 1,176 punti .

Volendo riproporre la solita battaglia dei sessi, basti dire che qui le donne vincono, dato che con il 43,67% delle patenti collezionano il 25,44% dei punti persi, contro il 56,33% delle patenti degli uomini e il 74,56% dei punti sottratti. La maggior parte delle violazioni che hanno fatto scattare la penalità sono state eccesso di velocità, cinture di sicurezza non allacciate, attraversamento con il semaforo rosso e uso del cellulare.

 Ma la patente a punti è servita a qualcosa? Questa la domanda che, a 10 anni dall’entrata in vigore, si stanno ponendo in molti. Statistiche alla mano, l’Asaps (Associazione Amici Polizia della Strada) dice di sì, dato che nel 2002 si contavano 265.402 incidenti causanti 6.980 morti e 378.492 feriti, mentre nel 2011 gli incidenti si sono ridotti del 22,5% (205.638 incidenti), -44,7% le vittime (3.860) e -22,8% i feriti (292.019). Va tuttavia ricordato che in 10 anni, oltre alla patente a punti, si sono susseguiti norme, progressi tecnologici e campagne di informazione che hanno certamente contribuito a ridurre il numero degli incidenti e – qui merito soprattutto della tecnologia – la loro pericolosità. Basti pensare alle norme anti-alcol e, soprattutto, alla diffusione estesa dei tutor e capillare degli autovelox. Insomma, il nesso causa-effetto tra patente a punti e riduzione degli incidenti è tutt’altro che scontato. Quello che invece è certo è che chi per 10 anni non ha subito riduzioni dei punti, ore se ne trova 30, ovvero 10 in più.

Come si controlla il saldo punti? 
Il titolare può controllare in tempo reale lo stato della propria patente presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, utilizzando il portale del ministero dei trasporti.

Su questo portale il Ministero dei Trasporti ha attivato il servizio online di verifica del saldo dei punti sulla propria patente di guida: occorre semplicemente iscriversi al sito seguendo le istruzioni presenti sulla home page.
E' possibile utilizzare anche l'utenza telefonica 848782782, ma, attenzione, non è un numero verde. La telefonata può essere effettuata solo da apparecchio fisso ed ha il costo di una chiamata urbana secondo le tariffe del proprio gestore telefonico.
Come si recupera il punteggio

La mancanza di decurtazioni dei punti, per il periodo di due anni consecutivi, determina la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale. Per i titolari di patente che per almeno due anni hanno mantenuto 20 punti è previsto l'accreditamento di 2 punti fino a raggiungere il tetto massimo complessivo di 30 punti.
Dal 13 agosto 2010 per i patentati da meno di tre anni è stato introdotto un ulteriore meccanismo premiale: nel caso non vengano commesse violazioni che prevedono decurtazione di punti verrà attribuito sul loro titolo di guida un punto ogni anno, fino ad un massimo di tre.
Il punteggio perso può essere recuperato frequentando anche dei corsi specifici , con obbligo di esame finale, presso le autoscuole o presso gli altri soggetti autorizzati dal Ministero dei Trasporti. 


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martedì 22 gennaio 2013

Nuove regole patente



D'ora in poi, in Europa si potrà essere titolari di un solo documento di guida e nessuno potrà essere in possesso di più patenti emesse dai diversi Stati membri.

Tra le novità, la scadenza: per quelle che abilitano alla guida di ciclomotori, moto e autovetture, coinciderà con il compleanno del titolare. Sulla nuova patente non sarà più riportata la residenza, ma in Italia continuerà a mantenere la natura di valido documento di identificazione. 
 Tutte le innovazioni riguarderanno le patenti rilasciate dal 19 gennaio 2013, mentre quelle emesse in precedenza conserveranno l'efficacia e seguiranno le regole originarie.



L'adeguamento dei vecchi documenti alle nuove norme, avverrà in modo graduale, in occasione della prima scadenza di validità o, prima, se il conducente chiederà un duplicato per smarrimento, deterioramento o furto.
Si tratta di una vera rivoluzione, che riguarda moltissimi aspetti dell'attuale normativa: dalle tipologie dei documenti, che subiranno un profondo cambiamento, alle sanzioni, che saranno inasprite. Più precisamente, la patente dell'Unione Europea, sarà unica ed uguale per tutti i cittadini europei, in formato card, con la foto digitale del conducente.  

Il decreto correttivo “aggiusta” una buona parte della normativa entrata in vigore il 19 gennaio scorso, relativa all'ingresso delle nuove patenti europee. Si tratta del decreto 16 gennaio 2013 n. 2, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio scorso.
Le correzioni sono entrate subito in vigore il giorno 19 gennaio, mentre in alcune parti c'è l'entrata in vigore solita a distanza di 90 giorni dalla pubblicazione.


In concreto, viene confermata la possibilità di conseguire la patente C a 18 anni e la patente D a 21 anni, previa frequentazione del corso ordinario di 280 ore rispettivamente per la CQC cose e per la CQC persone. Ma c'è di più: chi, a 18 anni, vuole conseguire la C1 e poi fare il corso per la CQC cose ma accelerato, guiderà in un primo momento solo i veicoli di categoria C1 (trasporto merci fino a 7,5 t) ma, compiuti 21 anni, potrà guidarli tutti senza limiti di tonnellaggio. 

Stesso discorso per gli autobus. Chi, a 21 anni, vuole conseguire la D1 e poi fare il corso per la CQC persone ma accelerato, guiderà in un primo momento solo i veicoli di categoria D1 (minibus fino a 16 posti) ma, compiuti 23 anni, potrà guidare tutti i tipi di autobus.
Riportiamo l'estratto dal testo di legge che esplicita questo concetto:
Per l’accesso ai corsi di qualificazione iniziale, di cui all’articolo 19, comma 1, non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente. Per accedere alla parte di programma relativo alle ore di guida individuale di cui all’allegato I, sezioni 2 o 2-bis, è necessario il previo possesso dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per la patente di guida di categoria corrispondente a quella presupposta dalla carta di qualificazione del conducente che si intende conseguire.

        2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose può guidare, a partire da:
a)
18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all’articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;
b)
18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
c)
21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame.
        3. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone può guidare, a partire da:
a)
21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
b)
21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
c)
21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all’articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;
d)
23 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame.

        4. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui al comma 2, lettera b), abilita il titolare che abbia compiuto 21 anni di età al trasporto professionale di cose su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 2.

5. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui al comma 3, lettere a) o b), abilita il titolare che abbia compiuto 23 anni di età al trasporto professionale di persone su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 3.

 fonti: patente.it e poliziadistato.it

martedì 27 novembre 2012

Scadenza patente: coinciderà con il compleanno



La patente di guida scadrà nel giorno del compleanno. Nell’ambito della semplificazione delle leggi, la data di scadenza della patente coinciderà con il giorno del compleanno del titolare. In questo modo sarà (quasi) impossibile dimenticarla. La norma è valida anche per il patentino per i ciclomotori. Una norma semplice, ma importante, massa in atto dal Governo Monti.


Queste novità sono incluse nel decreto legge 5 del 9 febbraio 2012 ed è valido solo per le patenti di categoria A e B, cioè auto e moto. La normativa verrà applicata in fase di rilascio o di rinnovo. La attuali scadenze resteranno invariate, fino al rinnovo successivo. Al rinnovo successivo, o al rilascio delle prossime patenti, non farà testo il giorno di rinnovo o rilascio ma, tenendo comunque i 10 anni come riferimento, la scadenza verrà fatta coincidere con il giorno del compleanno.

Naturalmente potrà accadere che si guadagnerà o perderà qualche mese. Esempio: se una patente scade il 1° settembre 2012 ed il titolare compie gli anni il 15 novembre, la successiva scadenza non sarà il 1 settembre 2022 ma il 15 novembre 2022 con un guadagno di circa due mesi e mezzo. Ad altri come detto, potrebbe capitare anche il contrario e cioè “perdere” settimane o mesi rispetto alla scadenza prevista dall’iniziale data di rilascio.
fonte: motoblog