Per il triennio 2013-2015 sono stati stanziati in tutto 120 milioni di
euro, di cui 40 mld per il 2013, 35 mln per l’anno 2014 e 45 mln per
l’anno 2015.
La ripartizione delle risorse per il 2014 e il 2015
verrà di volta in volta rideterminata in base all’andamento registrato
nell’anno precedente, attraverso un decreto del Ministero dello sviluppo
economico, pubblicato entro il 15 gennaio di ciascun anno.
Per maggiori info è online il sito del Ministero dello Sviluppo Economico - www.bec.mise.gov.it
- dedicato ai contributi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni
complessive (elettrici, ibridi, a metano, a biometano, a gpl, a
biocombustibili, a idrogeno) con emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
La
misura di incentivazione contenuta nella Legge Sviluppo dello scorso
anno (L. 134/2012) rientra in un più ampio programma nazionale a
sostegno della mobilità sostenibile ed è rivolta prevalentemente
all’acquisto di veicoli aziendali e per uso pubblico.
Il decreto di
attuazione relativo alla norma sugli incentivi per l'acquisto di veicoli
a basse emissioni complessive è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 12.02.2013, pertanto le prenotazioni dei contributi
da parte dei concessionari/venditori saranno possibili a partire dal
prossimo 14 marzo.
fonte: Pnaurama Weekly
martedì 19 febbraio 2013
giovedì 7 febbraio 2013
Aquaplaning: consigli utili
Il caso più frequente di fondo a scarsa aderenza si ha in caso di pioggia;
le persone spesso sottovalutano il fenomeno senza prendere le dovute
precauzioni. Innanzitutto, per garantire una perfetta espulsione dell'acqua presente
nel manto stradale bisogna accertarsi che le gomme siano alla pressione giusta
in modo che il battistrada abbia la forma per cui è stato progettato, ed
espella l'acqua in maniera ottimale; una volta controllata la pressione degli
pneumatici (controllo che comunque va fatto ogni mese) bisogna ricordare,
salendo in macchina in queste condizioni, che il veicolo ha un limite: quando
la velocità di rotazione del pneumatico fa sì che l'acqua non possa essere
evacuata del tutto da sotto il battistrada o quando prendiamo una pozzanghera
profonda (dove l'acqua non può essere evacuata) si incorre nel pericolo
dell'aquaplaning.
AQUAPLANING - Questo fenomeno appunto detto anche del
"galleggiamento" fa sì che la vettura perda direzionalità
galleggiando sopra l'acqua e può accadere anche in rettilineo; per questo
bisogna usare la massima prudenza e cercare di non superare i limiti fisici
della vettura. Quando si parla di questi argomenti bisogna sfatare molti luoghi
comuni; per esempio, molti credono che montando dei pneumatici maggiorati si ha
una maggiore tenuta nei fondi a bassa aderenza; ciò non è assolutamente vero;
infatti aumentando l'impronta al suolo del pneumatico, aumenta anche l'acqua da
espellere, per non galleggiare, e quindi anche la possibilità che non venga
espulsa; c'è anche da dire che abitualmente pneumatici di larghezza superiore
sono associati a disegni nel battistrada più efficienti, che migliorano
l'evacuazione dell'acqua e quindi un pneumatico maggiorato eguaglia (o alcune
volte supera) i livelli di aderenza di uno standard di primo equipaggiamento
nel bagnato.
COSA FARE - Nel caso in cui tutte queste precauzioni atte ad evitare la
perdita del controllo del mezzo risultino inutili, bisogna mantenere salda la
posizione del volante con le mani alle 9.15 per la maggior presa, così da
evitare una sbandata all'atterraggio (eh già) dell'auto appena finita la
pozzanghera. Inoltre dovete ricordarvi di non frenare e mantenere il gas
costante (sappiamo che è anti instintivo ma ci vuole sangue freddo). Al massimo
potete alleggerire la pressione sul pedale dell'acceleratore, ma sempre in
maniera molto dolce e progressiva.
GOMME TERMICHE - Nelle città dove la pioggia o addirittura la neve sono
molto frequenti è preferibile usare coperture del tipo "termico";
queste coperture differiscono da quelle estive (quelle tradizionali) per la
loro particolare mescola termoaderente e per particolari disegni tassellati che
aumentano il "grip" (aderenza al suolo); tuttavia queste gomme
possono essere usate solo nei periodi freddi perché ad alte temperature si
consumano velocemente e hanno scarse prestazioni; punto di forza, è la comodità
di poter andare anche sulla neve, senza l'uso di catene (in casi estremi quali
ghiaccio è possibile montare le catene) nella maggior parte dei casi. Ora
passiamo in rassegna i più diffusi (e quindi economici) dispositivi che aiutano
in queste situazioni a mantenere il controllo del veicolo, per approfondimenti
vedi la sezione "Sistemi di sicurezza".
ABS - Già nominato precedentemente l'ABS, un innovativo sistema che grazie
al Nuovo Codice della strada sarà obbligatorio su tutte le macchine; questo
dispositivo permette una frenata sicura sui fondi a scarsa aderenza perché ha
dei sensori posizionati sulle quattro ruote che rilevano il bloccaggio delle
medesime e provvedono allo "sbloccaggio"; in sintesi il sistema
funziona così: il guidatore frena esercitando una pressione sul pedale, ma la
strada è a bassa aderenza e quindi la frenata è eccessiva provocando il
bloccaggio di alcune ruote; a questo punto la centralina rileva le ruote
bloccate e la sblocca; subito dopo esercita la stessa pressione frenante sulle
ruote; se le ruote si dovessero bloccare di nuovo verranno subito sbloccate
nuovamente; questo blocca-sblocca è segnalato al guidatore dalle pulsazioni del
pedale del freno, che indica appunto che in questo caso è stato necessario
l'intervento dell'ABS, queste pulsazioni però non devono farvi abbandonare la
pressione sul pedale del freno, ma dovete insistere con la stessa. Con questo semplice
ed ingegnoso meccanismo l'auto non perde mai direzionalità perché le ruote non
si bloccano mai del tutto, ma solo per delle piccole frazioni di secondo; non
solo, si ha anche un valore di decelerazione molto più alto sia sull'asciutto
che sul bagnato.
TCS - Altro importantissimo sistema è il TCS ovvero il controllo della
trazione; questo sistema gestito da una centralina elettronica, come l'ABS, è
affidato alla rilevazione di sensori posti sempre sulle ruote che rilevano lo
slittamento delle stesse; appena uno dei sensori (posti evidentemente nelle
ruote della trazione) rileva lo slittamento di una ruota, provvede a
"tagliargli" l'alimentazione (di carburante) per qualche frazione di
secondo in modo da fargli riacquistare aderenza e spostare la coppia motrice
sull'altra ruota che provvederà a mantenere la direzionalità del mezzo; altro
sistema variante del TCS, è il BTCS dove la centralina, al posto di tagliare
l'alimentazione, agisce sui freni e frena la ruota che slitta, ottenendo lo
stesso risultato del taglio di alimentazione; alcune persone addirittura dicono
che il BTCS (più economico è destinato a macchine piccole) sia più efficiente
del normale TCS ma la loro efficacia dovrebbe essere approssimativamente la
stessa. Grazie al TCS si può partire ad esempio sul bagnato evitando lo
slittamento delle ruote di trazione, anche se non si è prestata particolarmente
attenzione nel dosare l'acceleratore e la frizione; ma uno dei maggiori
giovamenti del sistema si ha sulla neve dove macchine dotate di TCS riescono ad
"arrampicare" ad esempio nelle strade di montagna senza problemi;
altra situazione in cui il TCS è utilissimo, è quando le ruote destra e
sinistra si trovano in fondi a diversa aderenza (ad esempio asfalto e cemento)
dove esagerando di acceleratore si può addirittura provocare un testacoda.
ALTRI SISTEMI - L'uso è la spiegazione degli altri innumerevoli (è più
costosi) sistemi presenti nelle nuove autovetture, (ad esempio il controllo
elettronico di stabilità) è rimandato alla sezione "Sistemi di
sicurezza" dove troverete una spiegazione più approfondita di tali sistemi
e di tutti gli altri presenti in commercio; ma il "dispositivo" più
efficace in questi casi è la nostra prudenza; chi vi parla è una persona che è
considerato da molti un "pericolo" alla guida, ma che però cerca di
capire quando non si può andare oltre un certo limite.
L'importante è dunque non superare il limite della circostanza in cui ci si
trova; questa è la guida sicura!
fonte: sicurauto.it
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martedì 5 febbraio 2013
Vademecum: nuove regole gomme invernali
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato
una direttiva sulla circolazione stradale durante il periodo invernale e
in caso di emergenza neve (ne abbiamo dato notizia qualche settimana fa sul blog Automobilweb).
Per dare un contributo alla corretta informazione sul tema e sulla lettura della direttiva del 16.01.2013, il gruppo produttori di pneumatici di Assogomma ha realizzato una nota che riporta i quesiti possibili e le relative risposte, e sintetizza in modo chiaro e diretto le nuove regole sulla circolazione in inverno nel nostro paese.
“Questa direttiva è stata fortemente voluta e sollecitata già lo scorso inverno, da Assogomma e da Federpneus allo scopo di fare chiarezza circa l’applicazione dei provvedimenti che disciplinano la circolazione durante la stagione fredda ed in particolare quelli riguardanti i pneumatici invernali e le catene” - commenta il direttore di Assogomma Fabio Bertolotti – “E’ con grande piacere che annotiamo una condivisione da parte del Ministero dei Trasporti in merito ai suggerimenti e alle considerazioni che Assogomma aveva espresso lo scorso anno con comunicazione del 10 gennaio 2012. Il Gruppo Produttori Pneumatici di Assogomma e Federpneus sono da sempre impegnati a favorire il miglioramento della sicurezza stradale, della mobilità e della circolazione attraverso le campagne firmate Pneumatici Sotto Controllo”.
“La direttiva – continua Bertolotti – arriva con qualche ritardo rispetto all’inizio della stagione invernale non certo per una mancanza da parte dei Ministeri coinvolti, ma a causa delle sterili ed ingiustificate polemiche riguardanti l’ormai famoso emendamento al Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, che ne hanno ritardato la sua entrata in vigore. Sono queste e non altre le richieste che Assogomma aveva auspicato da tempo per fare chiarezza sulla materia superando i disagi lamentati dagli automobilisti e da tutti i soggetti professionali interessati”.
Sul sito www.pneumaticisottocontrollo.it sono consultabili le ordinanze che mano a mano vengono emesse in Italia. Allo stato attuale ne sono state rilevate 179 contro le 130 registrate lo scorso anno alla medesima data.
Non tutte le ordinanze attualmente vigenti sono conformi alla Direttiva e di conseguenza le stesse dovranno essere riemesse nei termini e nei contenuti stabiliti dal Ministero.
La direttiva richiamata si propone di fornire un contributo alla interpretazione e alla operatività delle modifiche al Codice della strada intervenute con la Legge 29/7/2010, n. 120 ed in particolare quanto disciplinato dall’art. 6, comma 4, lettera e) che prevede che l’ente proprietario della strada e/o il gestore, con apposita ordinanza, possano “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”. Tutto ciò in quanto alcuni proprietari hanno emanato provvedimenti risultati non coordinati e uniformi creando disagi agli automobilisti. In buona sostanza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto necessario impartire chiare istruzioni agli enti proprietari e concessionari delle strade, agli uffici territoriali di Governo, ai Sindaci dei comuni, finalizzate a regolamentare le modalità di attuazione dei provvedimenti.
Quando entrerà in vigore questa nuova direttiva?
La direttiva è stata protocollata in data 16.01.2013 e registrata alla Corte dei Conti il 23.01.2013. La sua entrata in vigore è avvenuta il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 2013. Di conseguenza la direttiva è entrata in vigore il 31 gennaio 2013 quindi si applica dall’inverno corrente sino al 15 aprile 2013, salvo estensioni temporali. Ovviamente le nuove regole saranno applicate anche per i prossimi inverni a meno che non intervengano ulteriori cambiamenti legislativi.
Qual è l’ambito di applicazione e il periodo temporale previsto per le ordinanze?
La nuova direttiva si applica fuori dai centri abitati prevedendo un periodo uniforme ricompreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile utilizzando uno specifico fac-simile di ordinanza (vedi allegato A).
E’ possibile prevedere periodi di vigenza diversi da quelli standard?
Si, è consentita una estensione temporale del periodo di vigenza per strade o tratti che presentano condizioni climatiche particolari come ad esempio le strade di montagna a quote particolarmente alte.
E’ possibile prevedere l’applicazione della direttiva nei centri abitati?
Il Ministero ha chiarito che laddove ricorressero le condizioni climatiche disciplinate dalla direttiva, anche i Comuni possano adottare gli stessi provvedimenti anche all’interno dei centri abitati secondo quanto previsto all’art. 7, comma 1) del CdS.
Come si dovranno comportare gli enti proprietari che hanno già emesso ordinanze non conformi alla nuova direttiva ministeriale?
Tutti gli enti proprietari che hanno già emanato provvedimenti sul tema sono espressamente invitati a:
- rettificare la data del termine di fine periodo se diversa da quella prescritta (15 aprile);
- modificare l’ordinanza vigente se non conforme al modello ministeriale prescritto (vedi allegato A);
- impiegare segnali stradali conformi alla direttiva come riportati nell’allegato B sostituendo quelli non conformi già installati.
Le ordinanze emanate dai proprietari/gestori a quali veicoli si applicano?
Le ordinanze riguardano i veicoli M1 (autovetture con un massimo di 8 posti a sedere oltre al conducente), N1 (veicoli destinati al trasporto di merci avente massa massima non superiore a 3,5 tonnellate), O1 (rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 tonnellate).
Le moto e i ciclomotori sono soggetti agli obblighi previsti dalle ordinanze e alle normative che disciplinano la circolazione nel periodo invernale?
Le moto ed i ciclomotori non sono soggetti all’obbligo di pneumatici invernali e/o catene a bordo se previsto. E’ importante sottolineare che, laddove vigono le Ordinanze, essi possono circolare ma solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto: pertanto in tali condizioni ne è vietata la circolazione.
Quanti pneumatici invernali devono essere montati su una vettura?
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito e raccomanda l’installazione di pneumatici invernali su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
Questa raccomandazione si applica anche nei confronti dei pneumatici chiodati che continuano a poter essere utilizzati limitatamente alla marcia su ghiaccio, per i veicoli M1, N1 e O1, secondo la circolare n° 58/71 protocollo n° 557/2174D del 22.10.1971.
I pneumatici invernali ed i mezzi antisdrucciolevoli sono tra loro “complementari” o “in alternativa”?
Il ministero ha chiarito che i mezzi antisdrucciolevoli, ovverossia le catene sono dispositivi “in alternativa” e non “complementari” ai pneumatici invernali. In altre parole le catene possono essere impiegate anche sui pneumatici invernali in condizioni estreme (abbondante innevamento fresco e forti pendenze) ma non è necessario il loro montaggio su pneumatici invernali in condizioni di normale innevamento e tantomeno durante l’intera stagione invernale.
Su quali veicoli possono essere montate le catene e su quanti assi?
In alternativa ai pneumatici invernali possono essere impiegati mezzi antisdrucciolevoli ovverossia catene conformi al decreto del Ministero dei Trasporti del 10.05.2011. Tale decreto disciplina i dispositivi di aderenza impiegabili sugli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi dispositivi di aderenza conformi alla norma austriaca ONORM) V5119 per le stesse categorie di autoveicoli sopra citate. Il Ministero ha chiarito che i mezzi antisdrucciolevoli devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori: in altre parole per i veicoli a trazione anteriore o posteriore è sufficiente montare le catene solo su un unico asse, viceversa nel caso di veicoli a trazione integrale le catene andranno montate su entrambi gli assi.
Quali caratteristiche devono avere le catene a bordo e quali accorgimenti devono essere adottati?
Le catene da tenere a bordo devono essere compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono essere installate ed in caso di impiego devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. Il fatto che venga citato prima il costruttore del veicolo e successivamente quello del dispositivo non è casuale in quanto, su alcuni autoveicoli, non previsto né è possibile il montaggio di dispositivi di aderenza.
(E’ una iniziativa del Gruppo Produttori Pneumatici di Assogomma: Bridgestone, Continental, Goodyear Dunlop, Marangoni, Michelin, Pirelli, Yokohama)
fonte: Pneurama.it
Per dare un contributo alla corretta informazione sul tema e sulla lettura della direttiva del 16.01.2013, il gruppo produttori di pneumatici di Assogomma ha realizzato una nota che riporta i quesiti possibili e le relative risposte, e sintetizza in modo chiaro e diretto le nuove regole sulla circolazione in inverno nel nostro paese.
“Questa direttiva è stata fortemente voluta e sollecitata già lo scorso inverno, da Assogomma e da Federpneus allo scopo di fare chiarezza circa l’applicazione dei provvedimenti che disciplinano la circolazione durante la stagione fredda ed in particolare quelli riguardanti i pneumatici invernali e le catene” - commenta il direttore di Assogomma Fabio Bertolotti – “E’ con grande piacere che annotiamo una condivisione da parte del Ministero dei Trasporti in merito ai suggerimenti e alle considerazioni che Assogomma aveva espresso lo scorso anno con comunicazione del 10 gennaio 2012. Il Gruppo Produttori Pneumatici di Assogomma e Federpneus sono da sempre impegnati a favorire il miglioramento della sicurezza stradale, della mobilità e della circolazione attraverso le campagne firmate Pneumatici Sotto Controllo”.
“La direttiva – continua Bertolotti – arriva con qualche ritardo rispetto all’inizio della stagione invernale non certo per una mancanza da parte dei Ministeri coinvolti, ma a causa delle sterili ed ingiustificate polemiche riguardanti l’ormai famoso emendamento al Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, che ne hanno ritardato la sua entrata in vigore. Sono queste e non altre le richieste che Assogomma aveva auspicato da tempo per fare chiarezza sulla materia superando i disagi lamentati dagli automobilisti e da tutti i soggetti professionali interessati”.
Sul sito www.pneumaticisottocontrollo.it sono consultabili le ordinanze che mano a mano vengono emesse in Italia. Allo stato attuale ne sono state rilevate 179 contro le 130 registrate lo scorso anno alla medesima data.
Non tutte le ordinanze attualmente vigenti sono conformi alla Direttiva e di conseguenza le stesse dovranno essere riemesse nei termini e nei contenuti stabiliti dal Ministero.
INVERNO 2012-2013
CHIARIMENTI SULLA DIRETTIVA MINISTERIALE DEL 16.01.2013
Quali sono le finalità della direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2013?La direttiva richiamata si propone di fornire un contributo alla interpretazione e alla operatività delle modifiche al Codice della strada intervenute con la Legge 29/7/2010, n. 120 ed in particolare quanto disciplinato dall’art. 6, comma 4, lettera e) che prevede che l’ente proprietario della strada e/o il gestore, con apposita ordinanza, possano “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”. Tutto ciò in quanto alcuni proprietari hanno emanato provvedimenti risultati non coordinati e uniformi creando disagi agli automobilisti. In buona sostanza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto necessario impartire chiare istruzioni agli enti proprietari e concessionari delle strade, agli uffici territoriali di Governo, ai Sindaci dei comuni, finalizzate a regolamentare le modalità di attuazione dei provvedimenti.
Quando entrerà in vigore questa nuova direttiva?
La direttiva è stata protocollata in data 16.01.2013 e registrata alla Corte dei Conti il 23.01.2013. La sua entrata in vigore è avvenuta il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 2013. Di conseguenza la direttiva è entrata in vigore il 31 gennaio 2013 quindi si applica dall’inverno corrente sino al 15 aprile 2013, salvo estensioni temporali. Ovviamente le nuove regole saranno applicate anche per i prossimi inverni a meno che non intervengano ulteriori cambiamenti legislativi.
Qual è l’ambito di applicazione e il periodo temporale previsto per le ordinanze?
La nuova direttiva si applica fuori dai centri abitati prevedendo un periodo uniforme ricompreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile utilizzando uno specifico fac-simile di ordinanza (vedi allegato A).
E’ possibile prevedere periodi di vigenza diversi da quelli standard?
Si, è consentita una estensione temporale del periodo di vigenza per strade o tratti che presentano condizioni climatiche particolari come ad esempio le strade di montagna a quote particolarmente alte.
E’ possibile prevedere l’applicazione della direttiva nei centri abitati?
Il Ministero ha chiarito che laddove ricorressero le condizioni climatiche disciplinate dalla direttiva, anche i Comuni possano adottare gli stessi provvedimenti anche all’interno dei centri abitati secondo quanto previsto all’art. 7, comma 1) del CdS.
Come si dovranno comportare gli enti proprietari che hanno già emesso ordinanze non conformi alla nuova direttiva ministeriale?
Tutti gli enti proprietari che hanno già emanato provvedimenti sul tema sono espressamente invitati a:
- rettificare la data del termine di fine periodo se diversa da quella prescritta (15 aprile);
- modificare l’ordinanza vigente se non conforme al modello ministeriale prescritto (vedi allegato A);
- impiegare segnali stradali conformi alla direttiva come riportati nell’allegato B sostituendo quelli non conformi già installati.
Le ordinanze emanate dai proprietari/gestori a quali veicoli si applicano?
Le ordinanze riguardano i veicoli M1 (autovetture con un massimo di 8 posti a sedere oltre al conducente), N1 (veicoli destinati al trasporto di merci avente massa massima non superiore a 3,5 tonnellate), O1 (rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 tonnellate).
Le moto e i ciclomotori sono soggetti agli obblighi previsti dalle ordinanze e alle normative che disciplinano la circolazione nel periodo invernale?
Le moto ed i ciclomotori non sono soggetti all’obbligo di pneumatici invernali e/o catene a bordo se previsto. E’ importante sottolineare che, laddove vigono le Ordinanze, essi possono circolare ma solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto: pertanto in tali condizioni ne è vietata la circolazione.
Quanti pneumatici invernali devono essere montati su una vettura?
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito e raccomanda l’installazione di pneumatici invernali su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
Questa raccomandazione si applica anche nei confronti dei pneumatici chiodati che continuano a poter essere utilizzati limitatamente alla marcia su ghiaccio, per i veicoli M1, N1 e O1, secondo la circolare n° 58/71 protocollo n° 557/2174D del 22.10.1971.
I pneumatici invernali ed i mezzi antisdrucciolevoli sono tra loro “complementari” o “in alternativa”?
Il ministero ha chiarito che i mezzi antisdrucciolevoli, ovverossia le catene sono dispositivi “in alternativa” e non “complementari” ai pneumatici invernali. In altre parole le catene possono essere impiegate anche sui pneumatici invernali in condizioni estreme (abbondante innevamento fresco e forti pendenze) ma non è necessario il loro montaggio su pneumatici invernali in condizioni di normale innevamento e tantomeno durante l’intera stagione invernale.
Su quali veicoli possono essere montate le catene e su quanti assi?
In alternativa ai pneumatici invernali possono essere impiegati mezzi antisdrucciolevoli ovverossia catene conformi al decreto del Ministero dei Trasporti del 10.05.2011. Tale decreto disciplina i dispositivi di aderenza impiegabili sugli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi dispositivi di aderenza conformi alla norma austriaca ONORM) V5119 per le stesse categorie di autoveicoli sopra citate. Il Ministero ha chiarito che i mezzi antisdrucciolevoli devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori: in altre parole per i veicoli a trazione anteriore o posteriore è sufficiente montare le catene solo su un unico asse, viceversa nel caso di veicoli a trazione integrale le catene andranno montate su entrambi gli assi.
Quali caratteristiche devono avere le catene a bordo e quali accorgimenti devono essere adottati?
Le catene da tenere a bordo devono essere compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono essere installate ed in caso di impiego devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. Il fatto che venga citato prima il costruttore del veicolo e successivamente quello del dispositivo non è casuale in quanto, su alcuni autoveicoli, non previsto né è possibile il montaggio di dispositivi di aderenza.
(E’ una iniziativa del Gruppo Produttori Pneumatici di Assogomma: Bridgestone, Continental, Goodyear Dunlop, Marangoni, Michelin, Pirelli, Yokohama)
fonte: Pneurama.it
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